La disciplina italiana delle Start-up innovative sta riscontrando crescente successo, sospinta dalle agevolazioni fiscali e dalle nuove modalità di raccolta del capitale di rischio offerte dal legislatore.

A quasi sette anni dall’entrata in vigore del c.d. Decreto crescita bis[1], sono circa ottomila le nuove iniziative imprenditoriali costituitesi in forma di Start-up innovativa[2].
Le Start-up innovative, la cui disciplina è, quasi integralmente, applicabile anche alla diversa categoria delle PMI innovative[3], costituiscono un genus particolare di società di capitali, avente requisiti specifici individuati dal legislatore e destinatario di una disciplina di particolare favore rispetto a quella ordinaria prevista dal codice civile e dalle disposizioni di natura fiscale contenute nel TUIR.
I principali vantaggi offerti dalla normativa in esame sono costituiti, da un lato, dall’elevato grado di flessibilità che viene riconosciuto a tutte le Start-up innovative, iscritte all’apposita sezione del Registro delle Imprese, e, dall’altra, dalla previsione di specifiche agevolazioni fiscali, sia a vantaggio della società, sia a vantaggio dei propri dipendenti, collaboratori e soci.

In estrema sintesi, le tipicità della disciplina in esame si sostanziano:

A) in una serie di deroghe alla disciplina generale di diritto societario, volte, in larga parte, ad assimilare la disciplina delle S.r.l. a quella delle S.p.a., in base alle quali principalmente:

B) nelle seguenti agevolazioni fiscali:

Alle predette agevolazioni deve, inoltre, aggiungersi la possibilità, per le Start-up innovative, di usufruire degli ulteriori benefici previsti dal c.d. “Piano Industria 4.0”, nonché dello speciale “Italia Start-up Visa”, volto a rendere più agevole l’ingresso e, soprattutto, lo stabilimento in Italia di imprenditori extra-comunitari.
Evidentemente la costituzione e la gestione delle Start-up e/o delle PMI innovative deve essere seguita professionalmente con grande attenzione per il corretto adempimento delle formalità e la verifica delle condizioni richieste per poter fruire dei suddetti trattamenti di favore.

[1] Si tratta del D.L. 79/2011, convertito in L. 221/2012.

[2] I dati riportati sono tratti dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato d’attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative – Edizione 2017, liberamente consultabile all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_2017.pdf.

[3] Cfr. il richiamo di cui all’art. art. 4, co. 9 del D.L. 3/2015.