Il regime ideato dal Legislatore consente di attirare nuove risorse nel nostro Paese al fine di consentire il rilancio dell’economia attraverso il radicamento nel territorio di persone fisiche ad alta capacità di spesa.
Al fine di incoraggiare lo sviluppo economico, favorire gli investimenti e rendere maggiormente attraente il sistema impositivo italiano, il legislatore italiano ha introdotto una rilevante agevolazione per i nuclei familiari e gli individui ad alto potenziale, i c.d. high net worth individuals, che trasferiscono la propria residenza in Italia, prevedendo una tassazione sostitutiva (c.d. flat tax) sui redditi esteri e, limitando, di fatto, gli effetti del principio della tassazione su base mondiale (c.d. worldwide taxation principle), in forza del quale i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sui redditi ovunque prodotti.
Il nuovo regime fiscale di vantaggio per i nuovi residenti è rivolto esclusivamente alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e consiste nella possibilità di optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura di centomila euro, per tutti i redditi da essi prodotti al di fuori del territorio nazionale, in alternativa alla tassazione IRPEF ordinariamente prevista dalla normativa nazionale, fermo restando, la tassazione ordinaria per i redditi prodotti in Italia.
In estrema sintesi, l’opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero richiede:
- il trasferimento della residenza fiscale in Italia da parte della persona che intende usufruirne, precedentemente residente in paesi white list o anche black list (in questo caso superando la presunzione di residenza in Italia);
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione (il regime è dunque aperto, anche, ai cittadini italiani, purché non residenti);
Il regime agevolato ha una durata massima di 15 anni a partire dal primo periodo di imposta di validità dell’opzione ed è estensibile anche ai familiari, con pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura di venticinquemila euro per ciascun familiare.
L’adesione al regime agevolato consente, inoltre, al neo-residente di essere esonerato dalla compilazione della parte di dichiarazione relativa ai redditi prodotti all’estero e agli investimenti detenuti all’estero, dalla soggezione all’imposta sulle successioni per i beni situati al di fuori del territorio nazionale, dall’IVIE e dall’IVAFE. Le esenzioni sopra indicate rendono l’agevolazione molto attraente per quanto concerne la tutela della riservatezza a favore del neo residente.
Il regime agevolato per il neo-residente se, da una parte, consente il versamento di un’imposta sostitutiva, dall’altra, non prevede di avvalersi del credito d’imposta estero e fruire delle convenzioni contro le doppie imposizioni, impedendo, pertanto, al contribuente di scomputare dall’imposta sostitutiva pagata in Italia, le imposte pagate a titolo definitivo per il reddito prodotto in altro Stato. Per evitare penalizzazioni da tale regola è consentito al neo residente esercitare l’opzione per la tassazione forfettaria con riferimento solo a taluni Stati esteri, secondo la tecnica del c.d. cherry picking.
È evidente che l’opportunità fiscale sopra descritta richiede un’attenta analisi della specifica situazione del contribuente interessato il quale può preventivamente rivolgersi all’Agenzia delle Entrate, con una specifica istanza di interpello, al fine di ricevere un parere sulla sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’agevolazione.