Per contrastare lo spostamento dei profitti connesso allo sfruttamento dei beni immateriali, l’OCSE ha predisposto una serie di meccanismi volti a far sì che i benefici derivanti da detto sfruttamento siano tratti dai soggetti che effettivamente hanno contribuito allo sviluppo dei suddetti beni.

La tassazione dei cosiddetti “intangible assets”, tra cui i diritti di proprietà intellettuale come marchi, brevetti e copyrights, è, specialmente negli ultimi anni, un’importante problematica per la fiscalità internazionale. Numerose multinazionali, spostando la titolarità di tali diritti tra imprese del medesimo gruppo, riescono, infatti, a trasferire notevoli porzioni di reddito all’estero, così traendo vantaggio, per esempio, dal sottoporli a imposizione in Paesi a fiscalità privilegiata[1].

Onde evitare il cd. “profit shifting”, l’OECD ha recentemente aggiornato le Transfer Pricing Guidelines[2], introducendo, tra le varie innovazioni, una più dettagliata metodologia da applicare nella disciplina dei prezzi di trasferimento in situazioni riguardanti i beni immateriali, che, per loro natura, necessitano cautele differenti rispetto alla semplice applicazione del cd. “arm’s length principle”.

Concetto cardine, oggetto di analisi critica, ai fini della disciplina della tassazione dei beni immateriali[3], all’interno di gruppi con attività internazionale, è quello del cd. “legal owner”, in altre parole, la società del gruppo giuridicamente proprietaria dei suddetti “intangibles”.

Teoricamente, secondo il diritto comune, il legal owner, quale titolare dei diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe, di conseguenza, essere il soggetto cui attribuire i redditi derivanti dallo sfruttamento di tali diritti, tuttavia, le Linee Guida prevedono alcuni accorgimenti, onde evitare che, semplicemente spostando la suddetta titolarità all’interno delle società del gruppo, le multinazionali possano spostare il reddito tra i vari Paesi.

Innanzitutto viene previsto che il legal owner, per essere considerato tale ai fini della disciplina della tassazione sui prezzi di trasferimento, deve anche aver svolto rilevanti funzioni, predisposto gli assets e assunto i rischi dello sviluppo, del mantenimento, della protezione, dello sfruttamento ecc di tali beni immateriali; nel caso tali funzioni siano state, invece, poste in essere da altre imprese associate, quest’ultime, perché il legal owner abbia diritto alla attribuzione, a fini fiscali, dei profitti derivanti dallo sfruttamento degli Intangibles, devono essere state adeguatamente compensate alle stesse condizioni che sarebbero state pattuite se quelle determinate funzioni/assets fossero stati ottenuti da imprese indipendenti in outsourcing, così applicando l’arm’s length principle.

Quanto suesposto comporta, sempre secondo le previsioni delle Linee Guida, che, qualora il legal owner non abbia compensato le imprese associate per il loro contributo nello sviluppo del bene immateriale, a queste ultime sarebbe imputata, ai fini fiscali, la titolarità di parte dei profitti generati dal suo sfruttamento, essendo divenute di fatto, a prescindere dalla qualificazione giuridica, “economic owner” degli intangibles. Viene, altresì, previsto, che, laddove nessun contributo sia apportato dal legal owner, quest’ultimo non abbia diritto alla attribuzione fiscale di alcun profitto derivante dallo sfruttamento del bene immateriale del quale può ritenersi solo formale titolare.

Resta da vedere come e se queste indicazioni troveranno effettiva applicazione da parte delle Amministrazioni fiscali dei singoli paesi aderenti all’OCSE, inclusa quella italiana, intravedendosi, peraltro, sin d’ora l’opportunità di esaminare attentamente le situazioni esistenti, venutesi a creare in funzione di scelte operate nel passato e figlie di pianificazioni fiscali aggressive, per essere pronti alle modifiche di approccio al problema, in funzione delle nuove regole di prossima applicazione, magari anticipandone i correttivi.

[1] Numerosi gruppi, pur producendo e vendendo i propri prodotti in uno Stato, riescono a spostare i redditi verso Paesi a fiscalità privilegiata, pagando considerevoli royalties a controllate situate all’estero a cui sono stati traferiti brevetti, licenze ecc. (Si vedano i vari procedimenti della Commissione europea nei confronti di Starbucks e altre multinazionali).

[2] Sulla base di quanto stabilito nel Final Report Beps alle azioni 8-10, il 10 luglio 2017 è stata pubblicata sul sito dell’OECD la nuova versione delle Linee Guida, che presenta la nuova disciplina dei beni immateriali al capitolo VI.

[3] La disciplina, ai fini del transfer pricing, dei beni immateriali si trova al Capitolo VI delle OECD Guidelines pubblicate il 10 luglio 2017.