Il D.L. n. 34/2019 (di seguito il “Dl Crescita”), recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ha introdotto delle importanti novità in materia fiscale, dirette a rendere più attraente e agevole il trasferimento in Italia e che si affiancano ai regimi già vigenti nel nostro ordinamento.
Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto per rendere il nostro sistema fiscale più attraente nei confronti di chi decide di trasferirsi e lavorare in Italia, prevedendo dei significativi sconti sull’applicazione dell’imposta sui redditi.
Recentemente, il Dl Crescita (n. 34/2019, in vigore dallo scorso 1° maggio 2019 e suscettibile di modifiche in sede di conversione in legge) ha rafforzato le agevolazioni in favore di lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, con l’obiettivo di favorire maggiormente l’attrazione di capitale umano in Italia.
La novità legislativa mira a potenziare gli attuali incentivi per chi trasferisce la propria residenza in Italia a partire dal 2020 (ivi compreso chi si trasferisca nella seconda metà del 2019, acquisendo la residenza fiscale nel 2020), rendendo più semplici le condizioni di accesso al regime agevolativo e aumentando la percentuale di abbattimento della base imponibile.
Per comprendere l’effetto della nuova disciplina si impone un confronto con i regimi agevolativi già vigenti, i quali, in alcuni casi, possono anche sovrapporsi ai trattamenti fiscali premiali che sono stati modificati per effetto del Dl Crescita.
Si ricorda che il nostro ordinamento prevede quattro regimi agevolativi, tutti finalizzati a favorire il radicamento in Italia di nuovi residenti e tutti che hanno quale presupposto di applicazione il trasferimento della residenza fiscale ai sensi dell’art. 2, co. 2 del TUIR[1].
Essi sono:
- 16 D.lgs. n. 147/2015 per i lavoratori rimpatriati;
- 44 D.L. n. 78/2010 per i ricercatori e docenti che rientrano in Italia;
- 24-bis del TUIR che introduce l’imposta sostitutiva sui redditi esteri per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia;
- 24-ter TUIR che introduce l’imposta sostitutiva sui redditi esteri percepiti da soggetti esteri pensionati che si trasferiscono nel Sud Italia.
La norma in questione è intervenuta solo sul regime agevolativo a favore di lavoratori impatriati (art. 16 D.lgs. n. 147/2015) e ricercatori e docenti che rientrano in Italia (art. 44 D.L. n. 78/2010) e non sugli altri regimi di favore che, anche a seguito dell’introduzione del Dl Crescita, sono rimasti immutati.
Più in particolare, l’art. 5 del Dl Crescita ha modificato l’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, prevedendo che i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa, delle persone fisiche residenti all’estero che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per quei soggetti che si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia concorre alla formazione della base imponibile solo il 10% del reddito percepito.
La norma specifica, inoltre, che il regime si applica a condizione che:
- nei due periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia, i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti e si impegnino a risiedervi per almeno due periodi d’imposta;
- l’attività lavorativi sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Da un confronto con la norma originaria emerge subito che la novella legislativa ha:
- ridotto i periodi di imposta di residenza estera necessari per l’ottenimento del beneficio fiscale che passano da 5 a 2 periodi d’imposta;
- previsto un maggior abbattimento della base imponibile che passa dal 50% al 70% e fino al 90% nel caso in cui i lavoratori trasferiscano la loro residenza nelle regioni del Sud Italia;
- allargato le tipologie di reddito che hanno accesso al beneficio, includendovi anche i redditi d’impresa.
Inoltre, il Dl Crescita, nel perseguire la già citata finalità di semplificazione, non richiede più che i lavoratori prestino la loro attività rivestendo ruoli direttivi o essendo in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Ma ancora più interessante è la circostanza che la mancata iscrizione all’Aire, in presenza della residenza effettiva in uno Stato con cui sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, non è ostativa alla fruizione delle agevolazioni.
Tra gli ulteriori benefici introdotti dalla novella legislativa, in aggiunta a quanto previsto dalla norma originaria, si segnala un’estensione temporale del regime agevolativo per ulteriori cinque periodi d’imposta, ancorché con riduzione della base imponibile al 50% del reddito percepito (anziché al 30%) qualora (alternativamente):
- successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, il lavoratore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia acquistata dallo stesso, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- il lavoratore abbia almeno un figlio minorenne a carico.
Il Dl Crescita è, altresì, intervenuto in materia di incentivi fiscali a favore di docenti e ricercatori che trasferiscano la loro residenza in Italia. In riferimento a tale trattamento, la novella legislativa ha lasciato invariato la misura di riduzione del reddito imponibile pari al 90%, così come le condizioni per accedere al trattamento agevolativo. Si osserva, invece, che il Dl Crescita ha prolungato la durata dell’agevolazione da 4 a 6 periodi d’imposta, nonché concesso un’ulteriore estensione fino ad un massimo di 13 periodi d’imposta al ricorrere di specifiche condizioni, quali l’acquisto di un’abitazione ovvero in presenza di figli minorenni o a carico.
Nel prendere atto delle significative novità di natura fiscale introdotte dal Dl Crescita, è opportuno ribadire che, per avere certezza dell’ufficialità delle nuove disposizione, non resta che attendere la conversione in legge del decreto.
[1] L’art. 2, comma 2, del TUIR considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo di imposta, vale a dire per almeno 183 giorni (184 per il 2020 essendo un anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.