Con la risposta ad interpello n. 96 del 5.04.2019, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi emessi da start-up e PMI innovative rientrano tra gli investimenti agevolabili, ai sensi dell’art. 29, D.L. 179/2012.
Alfa, start-up innovativa costituita in forma di S.r.l., necessita di capitali da utilizzare per la produzione di prodotti innovativi, per i quali ha già individuato un target di riferimento e le cui previsioni di vendita risultano promettenti. Alfa ha già ottenuto la sottoscrizione di un aumento di capitale, ma necessita di ulteriori forme di finanziamento e, a tal fine, ha bisogno di confezionare uno strumento finanziario rivolto a coloro che, pur confidando nel successo dell’impresa, siano meno propensi al rischio e, conseguentemente, vogliano riservarsi più accurate valutazioni in merito all’investimento in equity. A tal fine, Alfa decide di emettere strumenti finanziari partecipativi (di seguito, “SFP”), il cui esito sia condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, entro determinate scadenze: (i) se, entro la scadenza concordata, la società riuscirà a raggiungere il c.d. trigger event, l’investimento effettuato dai sottoscrittori degli SFP si convertirà automaticamente in capitale sociale, mediante un meccanismo di conversione, analiticamente dettagliato nel regolamento di emissione; (ii) in caso contrario, gli investitori avranno diritto al rimborso dell’investimento effettuato, maggiorato di interessi preconcordati. Nel periodo intermedio, all’investitore vengono garantiti alcuni diritti amministrativi, volti a consentire, ad esempio, particolari diritti di controllo o di veto su determinate scelte strategiche della società.
In sostanza, uno strumento di investimento simile alle SPAC nella raccolta del capitale e nella way out (pur sempre rischiosa) in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, ma diverso da essa per il mercato di riferimento e, soprattutto, per la non monetizzabilità derivante, per le SPAC, dalla quotazione.
Prescindendo, in questa sede, dalle problematiche civilistiche di sicuro interesse: qual è il trattamento fiscale di tale operazione? E, in particolare, la sottoscrizione degli SFP da parte degli investitori può rientrare tra gli investimenti agevolabili di cui al D.L. 179/2012?
Come noto, l’obiettivo di rafforzamento della capitalizzazione delle start-up e PMI italiane è perseguito dal legislatore anche mediante l’utilizzo della leva fiscale.
In particolare, l’art. 29 del D.L. 179/2012 e ss.mm.ii. prevede:
- una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di una percentuale pari al 40% dell’investimento effettuato nel capitale sociale di una start-up o PMI innovativa;
- una deduzione dal reddito imponibile delle società di una percentuale pari al 40% dell’investimento effettuato nel capitale sociale di una start-up o PMI innovativa.
L’art. 3, co. 1, D.M. 25.02.2016, modificando il previgente D.M. 30.01.2014, ha, inoltre, specificato che le predette agevolazioni si applicano anche in seguito alla conversione di obbligazioni (o titoli di debito) convertibili in azioni o quote di nuova emissione. In tal caso, l’agevolazione spetta nel periodo d’imposta in corso alla data della conversione.
In tale contesto, L’Agenzia delle Entrate, con la citata risposta ad interpello n. 96 del 5.04.2019, ha condivisibilmente equiparato la sottoscrizione di SFP convertibili a quella di titoli di debito convertibili. Conseguentemente, riportando quando espresso nel richiamato intervento dell’Amministrazione Finanziaria, è da ritenersi agevolabile “l’investimento in SFP che prevedono clausole di convertibilità in quote di start-up innovative, a condizione che la conversione abbia effettivamente luogo. Laddove invece essi si configurassero come meri strumenti di credito, per quanto subordinati, non potranno considerarsi agevolabili”.
Per gli SFP di tale natura, così come per i prestiti obbligazionari convertibili, restano da considerare le tematiche relative al timing di conversione, all’holding period ed alla possibilità che muti medio tempore la normativa di riferimento… ma riguardo a tali tematiche e ad ulteriori approfondimenti in materia di SFP rinviamo ai precedenti nostri spunti di riflessione ed agli eventuali, successivi, contenuti.