L’art. 4 del Decreto Crescita ha introdotto una novità di spiccato interesse per le imprese, ossia una disciplina alternativa, più rapida ed agevole, per optare per il regime fiscale di favore, cd. patent box.

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il noto regime opzionale con tassazione agevolata (cd. “patent box”) sui redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.

In estrema sintesi, le imprese possono optare per l’esclusione dalla base imponibile del 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcuni beni (ad es. software coperti da copyright, brevetti, modelli, processi e formule), nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, qualora il 90% del loro ammontare venga reinvestito.

La previgente disciplina prevedeva che, qualora i beni immateriali fossero stati direttamente utilizzati dall’impresa, quest’ultima, dovesse determinare la quota di reddito agevolabile, in via preventiva, attraverso apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate, nelle forme previste per i ruling internazionali. Detta procedura, com’è agevole immaginare, poteva protrarsi nel tempo, con dispendio di risorse, sia per le imprese che per la stessa Amministrazione finanziaria.

Il legislatore del 2019, in un’ottica di sempre maggior fiducia e collaborazione tra Fisco e contribuente, sulla falsariga di quanto previsto in materia di documentazione da predisporre ai fini del Transfer Pricing ed al fine di rendere più agevole l’opzione per il patent box, ha stabilito che le imprese, in alternativa al “ruling” di cui sopra, possano optare procedendo ad un’autonoma valutazione dei componenti di reddito riferibili ai beni immateriali agevolabili.

In tal caso le imprese, in dichiarazione annuale dei redditi in cui formulano l’opzione per il patent box, devono indicare di aver predisposto tutte le informazioni necessarie per la determinazione del reddito agevolabile in apposita documentazione, che deve essere esibita, in caso di richiesta, all’Agenzia delle Entrate.

Il contenuto di detta documentazione, è stato recentemente delineato in dettaglio dal Provvedimento n. 658445/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In estrema sintesi, è necessario che l’impresa predisponga un documento così strutturato:

Inoltre è espressamente previsto che, al fine di non decadere dal regime agevolato, la documentazione debba essere “idonea”, nel senso che deve fornire “tutti i dati e gli elementi necessari per riscontrare la corretta determinazione del reddito agevolabile”. Ovviamente l’Amministrazione potrà ben utilizzare metodi o criteri differenti per determinare la quota di reddito agevolabile, ma questo non è ostativo al giudizio di idoneità della documentazione, così come non lo è la presenza di omissioni o errori parziali, che non inficino il controllo da parte degli Uffici.

Oltre al notevole vantaggio, per le imprese, di bypassare la fase di contraddittorio preventivo con il Fisco, necessario per poter optare per il regime agevolato, il Legislatore, similmente a quanto avviene in materia di prezzi di trasferimento, ha previsto che l’impresa, che adotti idonea documentazione e ne faccia comunicazione in dichiarazione, non sia soggetta alle sanzioni per infedele dichiarazione, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria rettifichi l’ammontare della quota di reddito agevolabile.

Alla luce di quanto sopra, la novità introdotta dal Decreto Crescita appare, senz’altro, un’ottima notizia per le imprese, che, d’ora innanzi, potranno agevolmente usufruire del regime di favore del patent box, a fronte della “sola” preparazione di idonea documentazione.