Con l’introduzione del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di seguito, il “CCI”), il legislatore, in una modificata prospettiva al problema, ha inteso costituire un sistema di monitoraggio aziendale, atto a far emergere tempestivamente e gestire l’eventuale situazione di crisi quando è ancora possibile assumere iniziative idonee al suo superamento. Scopo precipuo di tale nuovo sistema è, dunque, la prevenzione della difficoltà aziendale, cui si tende tramite la previsione di una serie di obblighi, non solo per soggetti interni alla singola realtà imprenditoriale, ma anche esterni alla stessa.

Tra gli altri, ai sensi del novellato art. 2086 c.c., entrato in vigore a far data dal 16 marzo 2019, in capo all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva, in una chiara ottica di responsabilizzazione, è stato introdotto l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile confacente alla natura e alle dimensioni dell’impresa, idoneo a rilevare, per tempo, lo stato di crisi e il pericolo di perdita della continuità aziendale, con conseguente, ulteriore, obbligo di pronta adozione e attuazione delle iniziative che l’ordinamento mette a sua disposizione in vista del superamento della crisi stessa e del recupero della continuità aziendale.

L’imprenditore a capo di qualsivoglia modello societario ha, dunque, oggi il dovere di istituire assetti organizzativi tali da rilevare quelli che sono indicatori dello stato di crisi ai sensi di cui all’art. 13 del CCI, ovvero squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, individuabili per il mezzo di appositi indici di allerta elaborati, con cadenza triennale, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico[1].

Sull’adeguatezza di tali assetti organizzativi vigilano gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, con obbligo di segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Gli adeguati assetti organizzativi previsti dal CCI paiono richiamare un paradigma già presente nel nostro ordinamento. Ci si riferisce al D.lgs. 231/2001 (di seguito, il “Decreto 231”), che disciplina la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato e che si applica agli enti e alle società con personalità giuridica, nonché alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Come noto, il Decreto 231 pone, quale causa di esclusione della punibilità dell’ente, la preventiva adozione e attuazione, da parte dell’organo dirigente, di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire il reato in concreto posto in essere. Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello è posto in capo all’Organismo di Vigilanza, un ente caratterizzato da autonomi poteri di iniziativa e controllo. Nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.

Ferma restando la comune ratio di prevenzione e corretta gestione dell’impresa, la funzione degli adeguati assetti previsti dal CCI, da una parte, e dei modelli di cui al Decreto 231, dall’altra, non coincide.

Ciò nonostante, dal momento che si pone l’esigenza per l’imprenditore collettivo di rivedere il proprio assetto organizzativo per accertarne l’adeguatezza, non potrà dubitarsi dell’utilità di valutare, in questo contesto, l’implementazione del modello 231 (se già predisposto) e/o l’adeguamento del nuovo assetto richiesto nell’ottica della compliance anche con il CCI, assumendo sempre maggiore importanza la realizzazione di un’organizzazione di impresa nella quale gestione e controlli risultino sempre più integrati e interconnessi.

[1] Proprio lo scorso mese di ottobre è stato pubblicato il primo documento contenente gli indici di allerta elaborati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il quale è, attualmente, al vaglio del Ministero dello Sviluppo Economico.