Il Decreto Legge n. 124/2019, così come modificato in sede di conversione dalla Legge n. 157/2019, in un’ottica di contrasto al fenomeno, purtroppo diffuso, dell’illecita somministrazione di manodopera, ha introdotto, a far data dall’1.01.2020, alcune importanti novità in materia di appalti a prevalente utilizzo di manodopera.
Tali novità incidono, nella specie, sugli obblighi sussistenti in capo al soggetto committente che sia fiscalmente residente in Italia ed operi quale sostituto d’imposta e che affidi, a un’impresa, per un importo complessivo annuo superiore ad Euro 200.000,00, l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente impiego di manodopera[1] presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Ebbene, il committente in questione ha l’obbligo di verificare che i soggetti appaltatori, subappaltatori o affidatari effettuino, regolarmente e correttamente, senza possibilità di compensazione e con deleghe di pagamento distinte per ciascun committente, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché sulle addizionali regionali e comunali, trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/2019, la novella legislativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dall’1.01.2020 – anche relativamente a contratti stipulati antecedentemente a tale data – e, quindi, i primi versamenti ai quali si applicherà la nuova disciplina saranno quelli eseguiti nel mese di febbraio 2020.
In ottemperanza a tale nuovo obbligo, il committente deve richiedere copia delle deleghe di pagamento, appunto, delle ritenute alla fonte, le quali devono essere messe a sua disposizione entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del relativo termine di versamento, unitamente all’elenco di coloro che sono stati impiegati nell’esecuzione dell’opera appaltata nel mese precedente, delle ore di lavoro da ciascuno prestate, della retribuzione corrisposta e delle relative ritenute versate.
Per l’eventualità in cui l’appaltatore, il subappaltatore o l’affidatario non fornisca tale documentazione, ovvero non risulti in regola con il versamento delle ritenute, il committente, fintantoché la situazione di irregolarità perduri, deve sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto, nei limiti del 20% del valore dell’opera, o per un ammontare pari alle ritenute non versate (senza che ciò possa comportare alcuna azione esecutiva nei suoi confronti da parte dell’appaltatore, del subappaltatore o dell’affidatario, essendo queste ex lege precluse), informando, entro 90 giorni, l’Agenzia delle Entrate.
Si badi, peraltro, che il Legislatore ha previsto, per il caso in cui il committente non ottemperi all’obbligo di corretta verifica ed eventuale, conseguente, sospensione dei pagamenti, l’obbligo sanzionatorio in capo al committente medesimo di versare una somma pari alla sanzione che l’appaltatore, il subappaltatore o l’affidatario si vedrà irrogare per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e/o versamento delle ritenute, senza alcuna possibilità di compensazione.
Gli obblighi previsti in capo al committente non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie forniscano al committente una certificazione di regolarità, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al sussistere congiunto di una serie di condizioni, con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.
La novella legislativa, dunque, pone a carico del committente – a fianco agli obblighi retributivi e fiscali di cui al D.Lgs. n. 276/2003, per i quali è prevista una vera e propria responsabilità solidale tra committente e appaltatore/datore di lavoro – un ulteriore obbligo, quello di vigilanza sull’operato degli appaltatori, subappaltatori o affidatari, con riferimento ai versamenti delle ritenute alla fonte dagli stessi effettuati, con inevitabile, conseguente, aumento degli adempimenti da svolgersi e, quindi, rallentamento e appesantimento dell’attività non solo, evidentemente, del committente, ma, anche, specularmente, degli appaltatori, subappaltatori o affidatari, i quali tutti sono chiamati ad adeguarsi prontamente alle nuove disposizioni, se del caso anche integrando le previsioni contrattuali già sottoscritte, onde individuare le precise modalità con cui le parti dovranno collaborare per dare esecuzione agli obblighi previsti dal Decreto Legge n. 124/2019.
[1] In assenza di definizioni di tale concetto e in attesa di chiarimenti sul punto, è stato suggerito di ricorrere alla definizione di “servizi ad alta intensità di manodopera” riportata nel codice degli appalti pubblici, laddove è previsto che vengano così qualificati i servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell’importo totale del contratto.