Con sentenza 11 marzo 2020, in causa C-511/17, la Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sull’interpretazione di alcune norme della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti dei consumatori, che già aveva formato oggetto di precedenti pronunce di interpretazione pregiudiziale. La direttiva, ricordo incidentalmente, era stata recepita in Italia con legge n. 52/1996, che aveva introdotto nel codice civile gli articoli da 1469 bis a 1469 sexies, poi confluiti negli articoli da 33 a 38 del codice del consumo. Questa volta, la Corte si è soffermata sul rapporto fra principio dispositivo (già ritenuto dalla Corte applicabile alla materia con la sentenza 1° ottobre 2015, C-32/14) e poteri spettanti al giudice nazionale nell’accertamento del carattere abusivo delle clausole. Oggetto della domanda di interpretazione pregiudiziale erano gli artt. 4 par. 1 e 6 par. 1 della direttiva; il primo stabilisce che il carattere abusivo di una clausola deve essere valutato tenendo conto, tra l’altro, di tutte le altre clausole del contratto; il secondo obbliga gli stati membri a prevedere che le clausole abusive non vincolano il consumatore, e che nonostante ciò il contratto resti vincolante fra le parti, sempre che esso possa sussistere nonostante le clausole abusive ( in applicazione del vecchio principio utile per inutile non vitiatur). Nel caso di specie, era stata impugnata dal consumatore davanti al giudice ungherese la clausola di un contratto di mutuo ipotecario, che consentiva alla banca di modificare unilateralmente le condizioni del mutuo. La prima questione di interpretazione pregiudiziale sottoposta alla Corte era se il giudice nazionale, adito da un consumatore per sentir accertare il carattere abusivo di una clausola, fosse tenuto ad esaminare d’ufficio e individualmente tutte le clausole, per verificare se esse possano essere considerate abusive, e ciò indipendentemente dal fatto che sia necessario un esame d’insieme delle clausole per accertare il carattere abusivo della clausola impugnata.

La risposta della Corte è stata netta: in applicazione del principio dispositivo, il giudice adito deve rispettare i limiti della controversia, quali determinati dalle parti.  Può quindi esaminare d’ufficio solo quelle clausole contrattuali che, pur non essendo state impugnate, siano connesse a quelle oggetto della domanda; per valutare se esista tale connessione, il giudice deve però poter disporre di ampi poteri istruttori, non essendo vincolato ad esprimersi sulla base dei soli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dalle parti. Di conseguenza, quindi, la Corte ha stabilito che il giudice non ha l’obbligo di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di tutte le clausole, pur essendo gli stati membri liberi di adottare misure più stringenti a tutela del consumatore, come stabilisce l’art. 8 della direttiva.

Resta da aggiungere che fra gli stati membri che hanno adottato misure più stringenti a tutela del consumatore rientra sicuramente l’Italia: il d.l. 1/2012 (convertito in legge con l. 27/2012) ha infatti affidato la tutela del consumatore nei confronti delle clausole vessatorie all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, attribuendole anche in questa materia il potere di procedere d’ufficio, con buona pace quindi del principio dispositivo.

Avv. Paolina Testa