Con sentenza C-240/18 del 27 febbraio 2020 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’Euipo, confermata dal Tribunale dell’UE che negava la registrazione del marchio “Fack Ju Göhte”. La domanda di registrazione era stata presentata dalla Costantin Film Produktion Gmbh per i prodotti e i servizi delle classi 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 e 41. Prima di procedere alla disamina della questione analizzata dalla CGUE, occorre premettere che “Fack Ju Göhte”, oltre che costituire il segno denominativo oggetto della controversia, è il titolo di una commedia cinematografica tedesca di grandissimo successo. Nel settembre 2015 la domanda di registrazione era stata respinta dall’Euipo perché in contrasto con il disposto dell’art. 7, par. 1, lett. f), e par. 2 del regolamento n. 207/2009, a ragione della contrarietà al buon costume della trascrizione fonetica in lingua tedesca di un’espressione ritenuta volgare e offensiva. Il Tribunale, confermando il ragionamento svolto dall’Euipo, si era focalizzato sulla percezione del segno in parola, costituito dall’elemento denominativo “Fack Ju”, foneticamente identico all’espressione inglese “fuck you” e dal nome proprio di persona Göhte, ritenuto offensivo nei confronti del celeberrimo scrittore Johann Wolfgang von Goethe. In particolare il tribunale aveva accolto l’osservazione della Commissione di ricorso secondo cui il pubblico di riferimento, costituito dal grande pubblico germanofono dell’Unione, vale a dire quello di Germania e d’Austria, è portato ad associare il segno in parola all’espressione inglese suddetta, ragion per cui lo aveva definito un «marchio manifestamente osceno» e, appunto, contrario al buon costume, giudizio non attenuato in alcun modo dalla circostanza che il film “fuck you Göhte” fosse stato visto da milioni di persone.  La Corte, discostandosi dalla posizione assunta dal Tribunale e dell’Euipo, ha affermato che, sebbene il successo di un film non dimostri automaticamente l’accettazione sociale del suo titolo e di un segno denominativo omonimo, esso rappresenta quantomeno un indizio di una siffatta accettazione, che si dovrà valutare alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, al fine di dimostrare in termini concreti la percezione di tale segno in caso di un suo utilizzo come marchio. A questo proposito è stato osservato che l’enorme successo che hanno avuto i film “Fuck ju Göhte” e “Fuck ju Göhte 2” presso il pubblico di riferimento deve far presumere che i consumatori facenti parte di quel pubblico abbiano già quantomeno sentito parlare di tali commedie e soprattutto che il titolo delle stesse non abbia suscitato alcun turbamento nell’ambito del pubblico medesimo. È importante aggiungere, poi, che il pubblico giovane era stato autorizzato all’accesso a tali commedie, le quali lungi dall’avere qualsiasi connotazione scurrile, si svolgono in ambiente scolastico e sono state utilizzate dal Goethe Institut a fini pedagogici. La Corte ha dunque rilevato come, nonostante l’assimilazione dei termini “Fack ju” all’ espressione inglese “fuck you”, il titolo delle commedie citate non è stato percepito come moralmente inaccettabile dal grande pubblico germanofono. Inoltre, secondo la Corte, l’espressione inglese “fuck you” non viene necessariamente percepita dal popolo germanofono allo stesso modo in cui viene percepita dal popolo anglofono. Peraltro il marchio di cui si chiede la registrazione, e dunque il titolo delle commedie non è costituito dall’offesa fuck you, bensì dalla sua trascrizione fonetica in tedesco, accompagnata dall’elemento Göthe. Infine, la CGUE ha osservato che la preoccupazione di preservare la libertà di espressione nel settore dell’arte, della cultura e della letteratura inevitabilmente esiste anche nel settore dei marchi, e non potrebbe essere altrimenti proprio in virtù della corretta interpretazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che sancisce il diritto di ogni persona alla libertà di opinione e di comunicare informazioni o idee. La Corte ha quindi concluso che non erano stati forniti elementi concreti per spiegare perché l’omonimo segno denominativo dovrebbe costituire violazione dell’art. 7, par. 1 lett. f) del regolamento n. 207/2009, e quindi essere contrario al buon costume.

Dott.ssa Eleonora Carletti