Il Governo Italiano per fronteggiare, e per lo meno in parte, arginare, la grave crisi economica dovuta al propagarsi del Coronavirus, ha recentemente emanato il D.L. n. 18/2020, il quale, al titolo IV, presenta una serie di disposizioni di natura fiscale, aventi lo scopo di garantire maggiore liquidità ai contribuenti, essenzialmente rinviando gran parte delle scadenze di natura tributaria e riconoscendo crediti di imposta a talune attività.
Le misure possono essere così sintetizzate:
- L’art. 37 (misura non contenuta nel titolo IV) prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio (i versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di interessi e sanzioni).
- L’art. 60 prevede una rimessione in termini per i versamenti – non sospesi – nei confronti delle pubbliche amministrazioni, questi ultimi aventi scadenza al 16 marzo sono prorogati al 20 marzo 2020;
- L’art. 61, prevede l’estensione della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le imprese del settore turistico, le agenzie di viaggio e i tour operator, di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020, ad una più vasta platea di soggetti, quali le società ed associazioni sportive, gli esercenti di bar e ristoranti, musei ecc (ossia i soggetti colpiti dalle misure emergenziali emanate in questi giorni dall’esecutivo). Vengono, altresì, per questi soggetti, sospesi i termini per il versamento dell’IVA;
- L’art. 62, prevede una generale sospensione, fino al 31 maggio, degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute alla fonte. Inoltre per i soggetti esercenti attività di impresa o professionale (con ricavi non superiori a due milioni di Euro) sono sospesi i versamenti da autoliquidazione:
- delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente ed assimilato;
- relativi all’IVA (i versamenti dell’IVA sono sospesi per tutti i soggetti residenti nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’ammontare dei ricavi);
- relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Tutti i versamenti sospesi potranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020, ovvero rateizzati in 5 rate mensili di pari importo (sempre a decorrere dal mese di maggio), senza applicazione alcuna di interessi e/o sanzioni;
- Sempre l’art. 62, prevede, all’ultimo comma, che i soggetti esercenti attività di impresa o professionali, con ricavi non superiori a Euro 400.000,00, non siano assoggettati alle ritenute a titolo di acconto per le prestazioni effettuate, sempreché, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente. I contribuenti che esercitano tale opzione devono rilasciare, ai sostituti di imposta, apposite dichiarazioni in tal senso ed effettueranno integralmente versamenti entro il 31 maggio, ovvero in 5 rate mensili;
- L’art. 63 prevede che ai lavoratori dipendenti aventi un reddito inferiore ad Euro 40.000,00 spetti, per il mese di marzo un premio di 100 Euro. Detto premio verrà automaticamente riconosciuto in busta paga dai datori di lavoro (a cui verrà riconosciuto come credito oggetto di compensazione in sede di versamento di imposte e contributi);
- L’art. 64 riconosce agli esercenti attività di impresa e professionale un credito di imposta, per il periodo 2020, pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e della strumentazione, fino al massimo ammontare di Euro 20.000;
- L’art. 65, invece, riconosce, ai soli esercenti attività di impresa, un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo di negozi e botteghe (al fine, in parte, di non aggravare eccessivamente i soggetti costretti alla chiusura per via delle misure emergenziali);
- L’art. 66 riconosce, alle persone fisiche ed agli enti non commerciali, una detrazione pari al 30% (per un ammontare massimo pari a Euro 30.000) delle liberalità effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus.
Inoltre per i titolari di redditi di impresa, le presenti liberalità sono considerate deducibili, ai fini delle imposte dirette.
- L’art. 67 sospende, fino al 31 maggio, le attività degli uffici degli enti impositori, tra cui quelle di controllo, liquidazione, accertamento, risposta agli interpelli ecc.;
- L’art. 68 sospende fino al 31 maggio i termini per i versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, accertamenti emessi dall’Agenzia delle Dogane e da ingiunzioni fiscali. Detti versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Sono inoltre differiti al 31 maggio i termini per i versamenti derivanti dalla Definizione agevolata di cui al D.L. 119/2018 e dall’estinzione dei carichi pendenti ai sensi del’art. 1 co. 184-187 L. n. 145/2018 (cd. “saldo e stralcio”).
- Gli art. 69 e 70 prevedono, rispettivamente, la sospensione di versamenti nei settori dei giochi, tra cui quella del versamento del prelievo erariale unico (PREU) sulle macchinette (e. slotmachine) e il potenziamento delle attività dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli;
- Da ultimo, l’art. 71 prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di cui sopra, possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF.
Lo scopo di tale, ultima, previsione, come indicato dalla stessa relazione illustrativa del decreto, sarebbe “ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell’opinione pubblica”, chissà che, invece, oltre a semplice menzione di onore, non possa valere anche ad avere un occhio di riguardo da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria.