Posto il dilagare dell’epidemia da COVID-19, il Governo, con l’intento di aiutare le aziende a superare (o, forse meglio, limitare i danni del) la grave crisi economica che questo virus porterà con sé, ha deciso di rinviare di sei mesi l’operatività di alcuni degli obblighi di segnalazione di cui al nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Precisiamo, innanzitutto, che gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 14/2019 hanno introdotto, in una chiara ottica di prevenzione della crisi aziendale, precisi obblighi di segnalazione dell’esistenza di fondati indizi della crisi, rispettivamente, in capo a sindaci e revisori, al verificarsi di situazioni di squilibrio economico-finanziario e/o di rischio per la continuità aziendale (c.d. segnalazioni interne), nonché in capo ai creditori pubblici Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale Previdenza Sociale e Agente della riscossione, al superamento, da parte delle imprese, di determinate soglie di debiti scaduti per IVA, per contributi previdenziali e di imposte iscritte a ruolo (c.d. segnalazioni esterne).

Tali segnalazioni è previsto che abbiano come destinatari, in prima battuta, l’organo di gestione societaria (art. 14, comma 1 e 15, comma 1 D.Lgs. n. 14/2019) e, successivamente, allorché quest’ultimo non attivi le procedure messe a disposizione dall’ordinamento onde superare lo stato di crisi segnalato, gli Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa (c.d. OCRI) (art. 14, comma 2 e 15, comma 4 D.Lgs. n. 14/2019).

Ebbene, ai sensi dell’art. 11 D.L. n. 9/2020, gli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 D.Lgs. n. 14/2019, opereranno a decorrere dal 15 febbraio 2021 (e non a far data dal 15 agosto 2020), senza la previsione di alcuna limitazione territoriale e/o dimensionale.

Ciò significa che sindaci e revisori, a partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore della maggior parte del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, saranno, comunque, tenuti a segnalare all’organo di gestione l’eventuale situazione di crisi rilevata, ma non dovranno, prima del 15 febbraio 2021, provvedere alla successiva, eventuale, segnalazione all’OCRI. Per i creditori pubblici, invece, gli obblighi di segnalazione, sia alla società che all’OCRI, opereranno a decorrere dal 15 febbraio 2021 (squilibrio di cui non si intuisce la ragione, trattasi, forse, di una mera svista).

Peraltro, come precisato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del D.L. n. 9/2020, il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione all’OCRI, incombente in capo a revisori e sindaci, “determina anche, in via riflessa, il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3” dell’art. 14 D.Lgs. n. 14/2019 in favore degli stessi sindaci e revisori.

Tale comma prevede, invero, che la tempestiva segnalazione, da parte di sindaci e revisori, all’organo amministrativo costituisca causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli dovute a omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, purché:

Mancando anche solo una dei predetti presupposti (nel caso di specie il secondo), la causa di esonero di responsabilità non opererà quindi.

Ciò precisato, tuttavia, ci si chiede cosa accadrebbe se, nonostante l’inoperatività dell’obbligo, la segnalazione all’OCRI venisse ugualmente effettuata, da parte di sindaci e revisori, nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 15 febbraio 2021. Sarebbe in ogni caso non operativa la causa di esonero da responsabilità in questione? Nulla viene espressamente detto, ma la relazione al disegno di legge di conversione del D.L. n. 9/2020 sembra optare per l’inoperatività generale della causa di esonero da responsabilità in questione fino al 15 febbraio 2021, in continuità, si crede, con la ratio del differimento deciso dal Governo, ovvero la concessione di un più lungo termine – oltre che agli OCRI, in sede di prima attivazione, per evitare un ingolfamento degli stessi – alle imprese per adeguarsi ai nuovi modelli di prevenzione e segnalazione in un momento critico come quello che stiamo attraversando, evitando di onerare di ulteriori, gravosi, obblighi, realtà che si troveranno già in seria difficoltà all’esito dell’epidemia da COVID-19. Se la causa di esonero de qua operasse comunque, sindaci e revisori, onde beneficiarne, potrebbero, invero, essere indotti ad effettuare la segnalazione all’OCRI anche in assenza di apposito obbligo, con tutte le conseguenze (anche la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale) che ciò potrebbe comportare, e l’intento di salvaguardare l’imprenditoria in difficoltà ne risulterebbe indubbiamente leso.

Si badi, peraltro, che lo scorso 13 febbraio il Consiglio dei Ministri aveva già approvato, in esame preliminare, il decreto correttivo al Codice della crisi e dell’insolvenza, prevedendo già il rinvio, sempre al 15 febbraio 2021, degli obblighi di segnalazione in questione, esclusivamente, però, per le società non superanti, negli ultimi due anni, nemmeno uno dei parametri di cui all’art. 2477 Codice civile, ovvero:

Per le altre realtà aziendali, al contrario, gli obblighi di segnalazione sarebbero stati operativi già dal 15 agosto 2020, come inizialmente previsto.

A fronte della situazione emergenziale che l’Italia si vede a dover gestire, il Governo ha, dunque, deciso di non limitare il differimento dell’operatività degli obblighi di segnalazione alle sole imprese di dimensioni più contenute, ma, vista la portata generale della previsione introdotta dal D.L. n. 9/2020, di estenderlo a tutte le realtà aziendali soggette, ai sensi di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 14/2019, alle segnalazioni interne ed esterne, ovvero a tutti coloro che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché le imprese bancarie, assicurative, finanziarie e fiduciarie.

Trattandosi di decretazione d’urgenza, si rimane, in ogni caso, in attesa della conferma, o meno, della previsione di differimento sopra analizzata da parte del Parlamento in sede di conversione del D.L. n. 9/2020.