Il recente operare dell’Agenzia delle Entrate ha fatto tornare di estrema attualità un tema spesso sottovalutato e poco affrontato, sia dalla dottrina, che dalla giurisprudenza, ossia la questione della tassazione delle cd. donazioni indirette o liberalità non donative.

Si è avuto infatti notizia che recentemente l’Amministrazione finanziaria stia procedendo ad un copioso invio di questionari attinenti la possibile riqualificazione delle polizze vita (tendenzialmente unit e index linked[1]) in meri prodotti finanziari. La suddetta riqualificazione ha, per il contribuente, sia rilevanti effetti fiscali (sia in materia di imposizione diretta, con rischio di ripresa a tassazione della quota di riscatto altrimenti esente da tassazione, sia in materia di imposizione indiretta, con il rischio di vedere ricomprese le somme investite in polizza nell’asse ereditario, con conseguente concorso alla formazione della base imponibile soggetta all’imposta sulle successioni al momento del decesso dello stipulante), e civilistici (sia perché i prodotti finanziari tornerebbero ad essere aggredibili dai creditori, che, invece, ai sensi dell’art. 1923 c.c., non potrebbero pignorare il capitale investito in una polizza, sia perché i valori di polizza si troverebbero a concorrere all’asse ereditario e, come tali, risulterebbero soggetti a riduzione e collazione).

In questa sede non ci si concentrerà sull’aspetto della riqualificazione e sui requisiti per cui quest’ultima possa ritenersi legittima, bensì su una differente questione, che, seppur spesso ignorata dai contribuenti in sede di risposta ai questionari, cionondimeno, potrebbe assumere, anch’essa, rilevanza per gli effetti che è in grado di produrre.  Si fa riferimento alla possibilità che queste polizze, in funzione di un recente intervento di Cassazione, vengano qualificate come donazioni indirette e, come tali, assoggettate all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 346/1990.

In tal senso, va ricordato un recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. 3263/2016), secondo cui è possibile ravvisare, a determinate condizioni, una donazione indiretta (dei premi pagati dallo stipulante) nella designazione di un terzo quale beneficiario di una polizza unit linked. Le conclusioni a cui giunge la Cassazione, peraltro facendo riferimento a situazioni in cui il beneficiario è un soggetto non legato da vincoli di mantenimento con lo stipulante (in tal caso, il fine della polizza è previdenziale, ovvero assicurare il sostentamento del familiare a carico in caso di propria premorienza), risultano di notevole rilevanza, ritornando i premi pagati ad essere soggetti ad eventuali azioni di revocazione, ovvero riduzione e/o collazione ereditaria.

 Ma il punto che si vuole sollevare è un altro: laddove anche vi sia questa possibilità di ravvisare una donazione indiretta, tale conclusione non sarebbe idonea a comportare un automatico assoggettamento dei premi pagati ad imposta sulle donazioni.

A tal proposito va ricordato che in forza del combinato disposto di cui agli art. 1, co. 4-bis e 56-bis D. Lgs. 346/1990[2], risultano soggette a tassazione esclusivamente:

È indubbio, che, non essendo le polizze vita atti soggetti a registrazione, le eventuali donazioni indirette da esse integrate non risulterebbero assoggettate all’imposta sulle successioni e donazioni.

Con riferimento ai suddetti presupposti occorre, tuttavia, fare attenzione alle risposte che il contribuente potrebbe fornire nel questionario dell’Agenzia delle Entrate. Ed infatti, qualora facesse intendere all’Ufficio che quest’ultima possa essere considerata come una donazione indiretta a favore del terzo beneficiario, ciò potrebbe consentire all’Amministrazione finanziaria di invocare l’applicazione dell’imposta con riferimento al presupposto di cui al precedente n. (ii). È bene inoltre precisare che, stante che il presupposto dell’accertamento dell’imposta di donazione scaturisce dall’autodichiarazione, nella specie, formulata in sede di risposta al questionario, da quel momento comincerà a decorrere il termine di decadenza quinquennale di cui all’art. 60 D.Lgs. 346/1990 e art. 76 TUR.

Grande attenzione dovrà quindi essere prestata dai contribuenti nel dare risposta ai questionari ricevuti con riferimento, in particolare, alle polizze vita stipulate a favore di terzi, poiché non solo occorrerà evitare che la polizza (indifferentemente unit o index linked) sia riqualificata come mera detenzione di prodotti finanziari, ma anche che, una volta appurata la natura genuina del prodotto assicurativo, quest’ultimo non possa venire considerato, a fronte delle dichiarazioni fornite dallo stesso contribuente, donazione indiretta assoggettabile all’imposta sulle successioni e donazioni.


[1] Sono polizze sulla vita il cui valore di riscatto è ancorato al valore di titoli (tendenzialmente quote di OICR o fondi) acquistati dalla compagnia assicurativa (nel caso delle unit linked) ovvero è basato su determinati indici di mercato (nelle index linked).

[2] In realtà l’interpretazione delle suddette norme non è unanime, in questa sede si darà conto dell’applicazione datane dall’Agenzia delle Entrate (che sembra essere confermata dalla seppur scarna giurisprudenza sul punto).