Con la fine del 2020 è terminato il periodo di transizione per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e ora il paese è formalmente fuori dall’Unione.

Le conseguenze della Brexit hanno spiegato i loro effetti anche sul regime di validità dei marchi europei e modelli comunitari.

Come precisato sulla pagina del portale web dedicata creata dall’ Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), successivamente al termine del periodo di transizione e quindi dall’inizio del 2021 le nuove domande di marchio europeo o di modello comunitario non copriranno il Regno Unito, ma esclusivamente i 27 Stati Membri dell’Unione Europea.

Per i diritti di proprietà intellettuale per i quali era stata presentata domanda anteriormente al termine del periodo di transizione, l’Accordo di Recesso (2019/C 384 I/01) ha effettuato una distinzione, prevedendo una disciplina differente per i diritti già acquisiti al 31 dicembre 2020, rispetto a quelli solo richiesti, e quindi ancora in fase di esame, a tale data.

Per i marchi europei registrati e i modelli europei pubblicati al 31 dicembre 2020 l’art. 54 (1)(a) e (b) del citato accordo ha previsto che l’Ufficio Brevetti e Marchi del Regno Unito (UKIPO), mediante iscrizione nel proprio registro nazionale, conceda ai titolari del diritto un marchio o modello nazionale identico per caratteristiche ed estensione al marchio o modello europeo già ottenuto.

Per i marchi e modelli europei richiesti e non ancora ottenuti alla data del 31 dicembre 2020, l’art. 59 (1) dell’Accordo di Recesso ha previsto la facoltà per i richiedenti di depositare la medesima domanda all’Ufficio Brevetti e Marchi del Regno Unito (UKIPO) nei 9 mesi successivi al termine del periodo di transizione mantenendo l’anteriorità del diritto dell’Unione Europea.

Tuttavia, a parte l’anteriorità, in questa seconda ipotesi si tratterà di ordinari depositi nazionali e come tali soggetti alla disciplina e agli adempimenti previsti dal Regno Unito, ivi incluso il pagamento delle tasse e la nomina di un mandatario abilitato innanzi al competente ufficio.

Queste, dunque, le principali e più rilevanti previsioni contenute nell’Accordo di Recesso, che ha disciplinato diversi aspetti, oltre a quelli menzionati, della gestione dell’uscita dell’Unione Europea dal Regno Unito.

Avv. Lara Cazzola