Con provvedimento n. 255 del 26 novembre u.s., il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: “Garante”) ha indetto una consultazione pubblica sulle nuove “Linee guida sull’utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento” (di seguito: “Linee Guida”), che si è conclusa lo scorso 10 gennaio e di cui si attende ora la pubblicazione in via definitiva.

Di seguito, si riassumono le principali indicazioni rese dal Garante sull’informativa e sul consenso nelle Linee Guida.

Innanzitutto, il Garante ha ribadito che per l’informativa deve essere utilizzato un linguaggio semplice e chiaro e che può essere somministrata agli interessati anche in modalità multilayer e multichannel.

Se si utilizzano solo cookie tecnici che non richiedono il consenso, la relativa informazione può essere collocata nella homepage del sito internet o nell’informativa generale.

In caso di utilizzo anche di cookie di profilazione e analytics (non equiparabili ai cookie tecnici), il banner di informativa breve dovrà contenere:

  1. l’indicazione che il sito utilizza cookie tecnici e – con il consenso degli interessati – anche cookie di profilazione o altri tracciatori indicando le relative finalità;
  2. il link all’informativa estesa in cui saranno riportati, fra l’altro, i destinatari dei dati, il periodo di conservazione di tali dati, i diritti privacy e le modalità per il loro esercizio, come indicato nell’art. 13 GDPR;
  3. l’indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante la selezione di un comando esplicito o di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner comporta la prestazione del consenso (v. chiarimenti sotto sullo “scrolling”);
  4. un comando per accettare tutti i cookie e gli altri tracciatori;
  5. il link ad un’altra area in cui poter liberamente selezionare le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare e in cui sono presenti due ulteriori comandi per prestare il consenso all’utilizzo di tutti i cookie o per revocarlo;
  6. un comando, come ad esempio una “X” in alto a destra, per chiudere il banner senza prestare il consenso ai cookie, che pertanto non verranno così installati.

Il Garante raccomanda, inoltre, di indicare nell’informativa i criteri di codifica dei cookie e degli agli tracciatori e di evitare richieste ripetute di consenso presentando il banner summenzionato in occasione delle visite successive dell’utente, a meno che non siano mutate le condizioni per le quali il consenso debba essere raccolto oppure quando è impossibile per il sito sapere se il cookie è stato memorizzato nel dispositivo.

In conformità a quanto già osservato dal Comitato Europeo per la protezione dei dati nelle linee guida sul consenso n. 5/2020, il Garante ha anche chiarito che lo scrolling è un meccanismo di per sé inidoneo a raccogliere un consenso valido, a meno che la prosecuzione della navigazione non sia in grado di produrre “un evento informatico registrabile”, frutto di una scelta consapevole e non meramente passiva dell’interessato.

Infine, il Garante ha ribadito l’illiceità dei cookie wall, ossia il meccanismo per il quale non è possibile accedere ai contenuti e servizi del sito senza autorizzare l’uso dei cookie di profilazione, fatta comunque salva l’ipotesi, da valutare caso per caso, in cui il titolare del sito offra all’interessato la possibilità di accedere a un contenuto o ad un servizio equivalente senza prestare alcun consenso relativo ai cookie.

Avv. Santina Parrello