Con sentenza 9 marzo 2021, in causa C-392/10, la Corte di Giustizia torna ad occuparsi del linking, ed in particolare del framing: ossia di quella tecnica che, come ricorda la Corte, consiste nel dividere una pagina di un sito internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un collegamento ipertestuale o un link incorporato, un elemento proveniente da un altro sito. Nella sua precedente giurisprudenza, la Corte aveva affermato che tale tecnica realizza un atto di comunicazione al pubblico dell’opera protetta; e che tuttavia, qualora il titolare del diritto d’autore  – da identificarsi nel titolare del sito originario – non avesse posto vincoli all’accesso allo stesso, consentendolo a qualunque utente di internet, il framing metteva l’opera a disposizione dello stesso pubblico, costituito potenzialmente da tutti gli utenti di internet, e dunque non rendeva necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto, ai sensi dell’art. 3, par. 1, dir. 2001/29. Quando invece il titolare del sito originario ne avesse limitato l’accesso ad un determinato pubblico – tipicamente, ai soli abbonati – il framing e più in generale il linking realizzavano una messa a disposizione dell’opera ad un pubblico diverso, e ciò rendeva necessaria l’autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autore, (si vedano sul punto la sentenza Svensson, 13 febbraio 2014, C-466/12; e l’ordinanza BestWater International, 21 ottobre 2014, C-348/13).

In questa nuova sentenza, la Corte prende in considerazione un’altra forma di limitazione all’accesso, ossia le misure tecnologiche restrittive contro il framing imposte al titolare del diritto d’autore al suo licenziatario: e rileva che l’imposizione contrattuale di tali misure rende evidente che il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto è costituito dai soli utilizzatori del sito sul quale l’opera è stata inizialmente pubblicata dal licenziatario, e non dagli utilizzatori di altri siti sui quali l’opera venga successiva trasferita, tramite la tecnica del framing. Il framing attuato in violazione di tali misure di protezione costituisce pertanto un nuovo atto di messa a disposizione del pubblico, illecito in quanto attuato contro la volontà del titolare del diritto.

Avv. Paolina Testa