L’Italia è, da sempre, un Paese con una forte vocazione al risparmio, non a caso, nel 2020, nei conti depositi delle persone fisiche italiane vi erano quasi 2.000 miliardi di Euro.

Tuttavia la recente pandemia, unitamente alla conseguente situazione di incertezza ed instabilità politica ed economica, hanno accentuato un’altra caratteristica dei risparmiatori italiani, ossia l’avversione all’investimento (le somme nei depositi o nei conti correnti, pur scontando tassi quasi pari a zero, se non negativi, vengono comunque reinvestite solo in minima parte in attività economiche o nel mercato mobiliare).

In questo contesto, ormai da anni, il Legislatore ha via via introdotto una serie di strumenti per rendere più appetibile, per i cittadini, l’investimento dei propri capitali nelle imprese italiane, cercando di attivare un circolo virtuoso, che possa, insieme alle altre misure di sostegno all’economia, innescare un volano di sviluppo. Proprio a tali finalità rispondono i cd. piani di investimento del risparmio a lungo termine (“PIR”). Si tratta di uno strumento, introdotto dalla legge di Bilancio 2017, che, essenzialmente, funge da “contenitore fiscale” a cui destinare il risparmio, il quale, una volta  investito in strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche (1), usufruisce di un regime di non imponibilità, ai fini delle imposte dirette, sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli detenuti per almeno 5 anni e, parimenti, dell’esenzione dei suddetti titoli ai fini delle imposte sulle successioni.  

I piani di risparmio “ordinari” (quelli originariamente creati a seguito della Legge del 2017) risultavano limitati nella loro applicazione, da un lato, a causa di alcuni vincoli nella tipologia di strumenti finanziari che potevano essere inclusi nel PIR e, dall’altro lato, per via della previsione di uncap nell’importo massimo investitibile nel PIR, pari a 30.000,00 Euro/anno e 150.000,00 Euro in totale. 

Tali limitazioni risultano essere ora superate. Infatti, il Decreto Rilancio, prima, e il Decreto Agosto, poi, hanno affiancato ai PIR ordinari, i cd. PIR Alternativi, aventi il precipuo fine di veicolare il risparmio verso le piccole e medie imprese italiane.  

Le principali novità che caratterizzano i PIR Alternativi (e che dovrebbero decretarne una particolare forza attrattiva) possono, in estrema sintesi, essere così delineate:

Recentemente, inoltre, la legge di Bilancio 2021 (4) ha previsto un’ulteriore agevolazione a favore dei titolari di PIR Alternativi. Infatti, tenuto conto dell’impossibilità di compensare eventuali minusvalenze con i redditi di capitale e le plusvalenze (esenti) derivanti dai titoli inclusi nei PIR, è stato introdotto, per i PIR alternativi costituiti successivamente al 1° gennaio 2021, un credito di imposta pari alle (eventuali) minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021. L’ammontare di detto credito non potrà eccedere il 20% dell’intera somma investita negli investimenti qualificati e potrà essere utilizzato solo in compensazione, in dieci quote annuali, di pari importo.

Non va dimenticato che i titolari di PIR possono altresì beneficiare dei crediti di imposta specificamente previsti a favore degli investimenti nel capitale di start up e PMI innovative (5) (come espressamente ribadito nella Circolare dell’AdE, per ora, ancora oggetto di pubblica consultazione). 

L’investitore accorto ed in particolare i “family office” dispongono, dunque, di un nuovo strumento di pianificazione degli investimenti, che richiede tuttora attenzione, non solo per i suoi meccanismi applicativi, ma anche per le necessarie analisi preventive e le possibili negoziazioni che, nell’esecuzione dell’investimento stesso, occorre preventivare, come di prassi accade in ogni operazione di venture capital.

Carmini Avvocati Associati


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(1) In linea generale, gli investimenti devono avere le seguenti caratteristiche:

(2) Nei PIR ordinari possono essere oggetto di investimento solo quote di S.r.l. offerte al pubblico, ad esempio attraverso piattaforme di crowdfunding.

(3) In realtà la circolare dell’AdE, ad oggi ancora in pubblica consultazione, restringe il campo di prestiti che possono essere inclusi in PIR Alternativi, limitandoli a quelli i cui redditi vengono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

(4) art. 1, co. 219-225.

(5) Per un ulteriore approfondimento in relazione alle agevolazioni previste per gli investimenti in Start up e PMI innovative, si veda il nostro precedente contributo https://www.carmini-law.com/start-up-e-pmi-innovative-agevolabili-gli-investimenti-in-sfp-convertibili