Il 19 maggio scorso è entrata in vigore la nuova disciplina della class action.
Introdotta con legge n. 31/2019, questa disciplina era originariamente destinata ad entrare in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ossia il 19 maggio 2020. Già prima della situazione di emergenza legata alla pandemia, il termine di entrata in vigore era stato modificato, prima in 18 mesi, poi in 19 mesi. Il Covid-19 aveva determinato un ulteriore allungamento del termine (25 mesi), che è venuto a scadenza, senza ulteriori proroghe, appunto il 19 maggio 2021.

Vale dunque la pena di riprendere in mano l’argomento, del quale ci eravamo già occupati immediatamente dopo l’approvazione della legge, e ricordare i punti salienti della nuova disciplina, che ancora per qualche tempo convivrà con quella precedente, contenuta negli articoli da 139 a 140-bis del codice del consumo. L’art. 7 della legge n. 31/2019 stabilisce infatti che le relative disposizioni «si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore», mentre alle condotte poste in essere precedentemente continuerà ad applicarsi la disciplina previgente. La vecchia disciplina dunque continuerà ad applicarsi per un periodo di tempo sicuramente non breve, considerato che il termine di prescrizione è di dieci anni in materia contrattuale, e di cinque anni in materia extra-contrattuale.

La nuova class action emigra dal codice del consumo al codice di procedura civile, nel quale vengono introdotti gli articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies (riuniti in un nuovo titolo, il titolo VIII-bis, dedicato ai procedimenti collettivi). Il cambiamento di sede è segno evidente del fatto che del nuovo strumento possono valersi non solo consumatori e utenti, come accadeva in precedenza, ma una più vasta platea di soggetti, in relazione a una più vasta categoria di diritti. La nuova azione di classe infatti tutela in generale «i diritti individuali omogenei», senza le limitazioni previste dal secondo comma dell’art. 140-bis codice del consumo (diritti contrattuali, diritti dei consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del produttore, diritti al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali). Potrà quindi essere proposta con riferimento all’intera gamma degli illeciti extra-contrattuali, e trovare applicazione ad esempio anche in materia di danni alla salute, di danni da inquinamento ambientale, di danni derivanti da violazioni massive del GDPR. Ed a proporla potrà essere ciascun componente della classe, come pure le organizzazioni e associazioni iscritte in un particolare registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Molte le novità di carattere processuale: l’azione si introduce con ricorso, invece che con atto di citazione; la competenza passa alle sezioni specializzate in materia di impresa; rimane invece il filtro di ammissibilità, sulla quale il tribunale decide preliminarmente con ordinanza, reclamabile in appello. Il promotore dell’azione gode di un regime probatorio agevolato: può ottenere con facilità ordini di esibizione a carico del resistente, e per accertare la responsabilità di quest’ultimo il giudice può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici; se viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio, l’anticipazione delle spese è a carico del resistente.

A differenza di quanto accadeva col regime previgente, l’adesione alla class action da parte di soggetti che si trovano nella stessa condizione del promotore può avvenire dopo la sentenza di accoglimento della domanda, e quindi quando è stato già stabilito che il resistente è tenuto al risarcimento del danno. La procedura di adesione è regolata minuziosamente, attingendo alla disciplina delle procedure concorsuali; prevede la nomina di un giudice delegato e di un rappresentante comune degli aderenti, scelto fra i soggetti che hanno i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; prevede la redazione di un «progetto di diritti individuali degli aderenti», in relazione al quale resistente e aderenti possono presentare osservazioni scritte e documenti integrativi; e si conclude con un decreto (che costituisce titolo esecutivo) con il quale il giudice delegato, se accoglie la domanda di adesione, condanna il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute.

Accanto all’azione risarcitoria collettiva, l’art. 840-sexiesdecies disciplina l’azione inibitoria collettiva, che può essere proposta separatamente o insieme all’azione di classe, nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento della loro attività.

Avv. Paolina Testa