Con la sentenza in esame (Cass. Civ. sez I, 12 maggio 2021, n. 12566) la Corte di Cassazione è tornata nuovamente a pronunciarsi sulla questione dell’estensione della tutela dei marchi composti da termini descrittivi rispetto ai servizi offerti, i c.d. marchi deboli.
La decisione non si discosta dai principi ormai consolidati in materia, ma rappresenta un caso esemplare per l’individuazione degli aspetti di differenziazione tra due marchi, composti dagli stessi termini e rivendicanti servizi identici o simili, sufficienti ad escludere il rischio di confusione tra i segni per il consumatore.
I marchi oggetto della controversia sono stati i seguenti

Preliminarmente è stata esaminata la distintività del marchio anteriore e stabilita la sua ridotta capacità distintiva rispetto ai servizi rivendicati nel campo della musica: è, infatti, evidente che il termine Music Academy ha natura generica e fortemente descrittiva in relazione all’attività contraddistinta.
Come diretta conseguenza della descrittività del segno, la sua tutela sarà affievolita e saranno sufficienti lievi variazioni o integrazioni ad escludere la contraffazione tra i segni.In particolare, quanto agli elementi dominanti del segno da tenere in considerazione ai fini della comparazione, la Corte ha affermato:
“una componente descrittiva del segno, quale nella specie è stato accertato essere l’espressione Music Academy, non può, almeno di regola, assumere valenza dominante all’interno del marchio, in quanto è inidonea ad essere percepita dal pubblico, e a imprimersi nella memoria dello stesso, come un elemento munito di propria distintività”.Proprio in relazione a questo aspetto, la Corte ha dunque confermato la decisione della Commissione dei ricorsi (Commissione dei ricorsi, 16 ottobre 2015, n. 44) che aveva esaminato gli ulteriori elementi dei segni e ritenuto sufficienti a escludere similitudine confusionaria la differenziazione tra i marchi operata a livello di parole (come l’aggiunta dell’indicazione ITALY e ISTITUTI MUSICALI LEADER IN EUROPA nel marchio contestato), colori (rosso e blu per il marchio anteriore e blu e azzurro per il marchio contestato) e simboli (un rettangolo inclinato e un cerchio di stelline per il marchio anteriore e il manico di una chitarra con tre stelline in una cornice a trapezio per il marchio contestato).
Di scarso rilievo è stata la presenza della comune denominazione “Music Academy” ai fini dell’esame, poiché considerata una locuzione descrittiva, che come tale non può assumere valenza dominante.
I vari elementi componenti i marchi sono stati considerati a livello di impressione globale complessiva suscitata nel consumatore che è stata ritenuta differente rispetto ai segni in esame, così escludendo che il pubblico di riferimento potesse confondere tra loro i marchi.Come già anticipato in premessa, si tratta di una decisione esemplare nel settore dei marchi che valorizza concretamente l’importanza degli elementi di differenziazione dei segni composti da termini descrittivi ponendo l’attenzione su aspetti del marchio che possono sembrare marginali, ma – come visto – considerati nel loro insieme assumono notevole importanza ai fini della tutela del segno.
Avv. Lara Cazzola