Sempre più spesso si sente parlare di raccolte estemporanee di capitali, in equity e a debito, da parte di imprese e privati, che, utilizzando piattaforme crowdfunding oppure ricorrendo a prestiti peer to peer, rischiano di incorrere in contestazioni, anche di natura penale, attesa la sussistenza, in Italia, di precise regole da rispettare per la legittima raccolta di capitali anche tramite portali on-line.
E’, dunque, utile fare chiarezza sui tratti caratterizzanti la disciplina relativa alla raccolta di capitali on-line e, in particolare, sulle condizioni e sui limiti per l’accesso a tale innovativo strumento di investimento.
Il termine “crowdfunding” è un neologismo nato dall’esigenza di identificare un fenomeno, di recente diffusione, tramite il quale più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere, utilizzando siti internet e ricevendo, talvolta, in cambio, una ricompensa.
Il crowdfunding è definito “equity-based” quando, tramite l’investimento on line, l’investitore viene remunerato con partecipazioni societarie attributive di diritti patrimoniali e amministrativi.
Nel panorama europeo e internazionale, l’Italia è stata pioniera nella regolamentazione del fenomeno dell’equity crowdfunding (1), quale innovativa forma di finanziamento nella e per le imprese, differendo dai tradizionali canali istituzionali sia per la prevalente partecipazione di investitori non professionali (c.d. crowdfunders), sia per il ricorso a piattaforme spersonalizzate on line, ove avviene l’incontro tra domanda e offerta.
In particolare, per ogni operazione di equity crowdfunding intervengono una società emittente, un investitore e un gestore di portali, i quali si interfacciano all’interno di una piattaforma on-line – “piazza virtuale” – che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali da parte degli offerenti (2).
Attualmente, la possibilità di accedere all’equity crowdfunding e, dunque, di raccogliere capitali, in equity e a debito, mediante campagne on-line, effettuate su portali autorizzati,è riconosciuta ai seguenti emittenti:
- piccole e medie imprese (3) (di seguito, “PMI”), costituite in forma di S.p.A. o di S.r.l., indipendentemente dalla loro data di costituzione, dall’innovatività dell’oggetto sociale e dall’attività esercitata (4). Rientrano in tale definizione anche le start-up innovative (5) e le piccole e medie imprese innovative, operanti nel campo dell’innovazione tecnologica (6);
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio (c.d. “OICR”) e le altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI.
Tra gli strumenti finanziari potenzialmente oggetto di offerta, attraverso i portali on-line, si annoverano gli strumenti partecipativi al capitale di rischio (quote (7) e azioni), le quote degli OICR che investono prevalentemente in PMI e le obbligazioni o gli strumenti finanziari di debito (8).
Il nostro ordinamento giuridico prevede, in favore degli investitori (ante closing) o dei soci-investitori (post closing), specifici strumenti di tutela, tra i quali si individuano:
- il diritto di revoca dell’adesione, qualora intervenga un “fatto nuovo” o un “errore materiale” relativo alle informazioni presenti sulla piattaforma web;
- il diritto di recesso, senza alcuna spesa, dall’adesione, da esercitare tramite comunicazione rivolta al gestore, entro sette giorni decorrenti dalla data del medesimo ordine;
- il diritto di recedere dalla società e il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nel caso in cui i soci, che detengano il controllo dell’emittente, decidano di trasferirlo a terzi.
Gli investitori hanno, inoltre, diritto di ottenere e sono tenuti ad assumere adeguate informazioni con riguardo alla tipologia di investimento offerto dalle società emittenti e, per l’effetto, a compilare un questionario, comprovante la comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all’investimento.
Il terzo protagonista dell’equity crowdfunding è il c.d. “gestore dei portali” che si colloca in una posizione intermedia tra gli emittenti e gli investitori, consentendone l’incontro virtuale. L’esercizio professionale dell’attività di gestione dei portali è riservato, da un lato, ai soggetti autorizzati dalla Consob ed iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità e, dall’altro, alle banche e alle imprese di investimento (SIM), già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).
Sul gestore gravano svariati obblighi informativi (ex multis, rendere disponibili agli investitori tutte le informazioni fornitegli, a monte, dall’emittente), declinati tenendo in particolare riguardo le implicazioni derivanti dall’uso dei mezzi tecnologici e della rete internet, il cui mancato adempimento determina, in caso di controlli eseguiti dalla Consob, la sospensione dell’attività e, nei casi più gravi, la radiazione dal registro.
Sul versante operativo, la campagna di equity crowdfunding siarticola in tre fasi consecutive, così schematizzabili:
- preparazione e pubblicazione dell’offerta sul portale;
- raccolta;
- closing.
In pratica, la società emittente, che voglia proporre un’operazione di equity crowdfunding, dovrà deliberare un aumento di capitale a pagamento mediante l’emissione di nuove partecipazioni da offrire in sottoscrizione a terzi.
Le proposte degli emittenti, giuridicamente qualificate come “offerte al pubblico” (9), dovranno contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare, gravando sulla società emittente ogni responsabilità circa le informazioni fornite agli investitori attraverso la piattaforma web.
La preparazione dell’offerta, da parte dell’emittente, si completa con (i) la predisposizione di un documento informativo contenente, tra l’altro, i rischi specifici relativi all’operazione; (ii) l’apertura di un conto corrente vincolato e (iii) la consegna al Gestore del materiale informativo (slides, business plan, etc). All’esito dei predetti adempimenti, il Gestore è tenuto a pubblicare l’offerta, sul proprio portale, per l’intero periodo di raccolta, stabilito nella delibera di aumento del capitale sociale.
I portali sono delegati a fornire agli investitori le informazioni sulle singole offerte, attraverso apposite schede che possono essere presentate anche con strumenti multimediali (immagini, video, presentazioni etc.), con cui i promotori dell’iniziativa devono descrivere l’azienda, la sua idea di business, le persone che la compongono e i progetti che intendono realizzare con l’investimento nonché la situazione economico-patrimoniale della società emittente.
L’investitore può aderire all’offerta attraverso la sottoscrizione dell’ordine di adesione e con l’esecuzione di un bonifico, in favore di un conto destinato, appositamente costituito dall’emittente per ogni operazione, fermo restando che l’operazione in esame si perfezionerà solo nel caso in cui una quota, pari almeno al 5 % degli strumenti finanziari offerti, venga sottoscritta da investitori professionali ovvero da altre categorie particolari di investitori (10), con funzione di garanzia in merito all’iniziativa promossa.
Conclusa l’operazione di investimento e finanziamento in esame, l’investitore assumerà la qualità di socio o finanziatore, nel primo caso, con l’iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale presso il Registro delle Imprese (11).
Come anticipato in premessa, coloro che utilizzano tale innovativo strumento di finanziamento e investimento, posso incorrere in responsabilità civili e/o in rischi di svariata natura, anche di carattere penale.
In particolare, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 a € 25.000) e interdittive (sospensione e radiazione dal registro) per i gestori dei portali, qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di leggi ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob (12).
E’, infatti, prevista la radiazione del gestore dal registro in caso di:
- contraffazione della firma dell’investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica o analogica;
- acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
- comunicazione o trasmissione all’investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- trasmissione di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall’investitore;
- mancata comunicazione dell’avvenuto esercizio, da parte dell’investitore, del diritto di recesso;
- reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione;
- ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.
La stessa società emittente può incorrere in responsabilità sia nella fase precedente la conclusione del contratto, ove le informazioni fornite, tramite i portali, siano fuorvianti o imprecise (13) e, come tali, inidonee a fornire agli investitori elementi sufficienti per valutare se finanziare o meno il progetto di crowdfunding (configurandosi, a mio avviso, una sorta di responsabilità da “contatto sociale qualificato”), sia nella fase successiva alla stipulazione del contratto, nel caso in cui si renda inadempiente agli obblighi ivi previsti.
L’investitore, a sua volta, può incorrere in rischi di frode, quali, a titolo esemplificativo, furto d’identità, falso in bilancio, riciclaggio, violazione della privacy, etc., legate all’equity crowdfunding e, in particolare, alle modalità di utilizzo e di gestione dei fondi raccolti tramite le piattaforme web.
In base a quanto fin qui esposto, è evidente che lo strumento dell’equity crowdfunding sia caratterizzato da profili di elevata complessità e, pertanto, diviene fondamentale, per i soggetti che si interfacciano con questo nuovo strumento di investimento, sia dal lato della domanda sia dal lato dell’offerta, usufruire del supporto professionale, specialistico e qualificato per la gestione di ogni aspetto, operativo, finanziario, societario e, pur non essendo oggetto di questo scritto, anche fiscale.
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(1) L’equity crowdfunding fa il suo ingresso ufficiale nel nostro ordinamento con l’art. 30 del D.L. n. 179/2012 (di seguito, “Decreto Crescita Bis”).
(2) Cfr. art. 5-novies del D.Lgs. n. 58/1998, c.d. “T.U.F.”.
(3) Si definiscono PMI le società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei seguenti tre criteri: (i) numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250; (ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 euro e (iii) fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 euro (cfr. art. 2, par. 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017).
(4) Cfr. art. 1, comma 70, della L. n. 232/2016 (“Legge di Bilancio 2017”) che ha sostituito con riferimento alle “piccole e medie imprese” i preesistenti riferimenti alle start up innovative e alle PMI innovative (v. anche art. 57, comma 1, del D.L. n. 50/2017, c.d. “Decreto correttivo”).
(5) Per la definizione di start up innovativa e start up a vocazione sociale si veda l’art. 25, commi 2 e 4 del Decreto Crescita Bis. In particolare, l’oggetto sociale, esclusivo o prevalente, della start up innovativa deve consistere nello sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
(6) Le PMI innovative sono definite dall’art. 4, comma 1°, del D.L. n. 3/2015, convertito con modificazione dalla Legge n. 33/2015.
(7) Per espressa previsione normativa, infatti, le quote di S.r.l., in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, 1° comma, c.c., così come le azioni di S.p.A., possono costituire oggetto di offerta al pubblico, anche attraverso i citati portali (cfr. art. 26 del D.L. n. 221/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, convertito in Legge n. 221/2012).
(8) In particolare, la sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di debito è riservata agli investitori professionali, ex art. 100-ter del TUF, e deve essere effettuata in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
(9) Cfr. “Le operazioni di finanziamento bancario”, Francesco Galgano, 2018, pag. 1593.
(10) Fondazioni bancarie, investitori a supporto delle piccole e medie imprese, etc. (cfr. “L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende”, Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 15 aprile 2019, pag. 10).
(11) A seconda del contenuto della singola offerta, potranno essere attribuiti, ai soci-investitori, quote con diritti patrimoniali rafforzati ma prive di diritto di voto oppure con diritto di voto non proporzionale alla partecipazione o limitato a particolari argomenti etc. (Cfr. “Le operazioni di finanziamento bancario”, Francesco Galgano, 2018, pag. 1597).
(12) Cfr. art. 30, co. 6, del D.L. n. 179/2012 e artt. 22 e 23 del Regolamento Consob n. 18592/2013.
(13)Cfr. art. 9 del Regolamento (UE) 2020/1503 del 7 ottobre 2020.
Carmini Avvocati Associati