Con provvedimento del 13 maggio u.s. il Garante privacy ha pubblicato le indicazioni generali per il trattamento dei dati personali in caso di vaccinazione nei luoghi di lavoro e un documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto dell’emergenza epidemiologica da virus SARS-Cov-2.
In questi documenti il Garante ha ribadito che deve essere garantito il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro. Pertanto, non è consentito al datore di lavoro raccogliere dai dipendenti, dal medico competente, da altri professionisti o strutture sanitarie informazioni relative alla vaccinazione dei lavoratori, come ad esempio quelle relative alla loro intenzione di aderire o meno alla campagna vaccinale, all’avvenuta somministrazione o meno del vaccino e altri dati sul loro stato di salute, né tanto meno gli è consentito acquisire copia delle certificazioni vaccinali dei propri dipendenti.
Il medico competente, nell’ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori (comprese le informazioni sulla vaccinazione) e a verificare la loro idoneità alla mansione specifica cui sono destinati, mentre il datore di lavoro potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico come condizioni di lavoro.
Il Garante ha anche specificato che la base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione è da rintracciarsi nella finalità di medicina preventiva e di medicina del lavoro ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. h) e par. 3 GDPR affidata esclusivamente ai professionisti sanitari, dotati delle necessarie competenze tecniche e di adeguata formazione.
Il Garante ha nuovamente precisato che per i datori di lavoro il consenso dei lavoratori non può costituire un valido presupposto di liceità del trattamento dei dati relativi alla vaccinazione, tenuto conto dello squilibrio del rapporto esistente tra queste categorie di soggetti. Inoltre, non è consentito far derivare alcuna conseguenza (né positiva, né negativa) dalla libera scelta del lavoratore di aderire o meno alla campagna vaccinale.
In questo quadro, le principali attività di trattamento dei dati (i.e.: raccolta delle adesioni, somministrazione, registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione) devono essere effettuate dal medico competente o da altro operatore sanitario. Il datore di lavoro all’atto di presentazione del piano vaccinale alla ASL competente dovrà limitarsi a indicare il numero complessivo dei vaccini necessari, secondo le indicazioni rese dal medico del lavoro.
Nel caso in cui vengano utilizzati strumenti del datore di lavoro (ad es., applicativi informatici) per raccogliere le adesioni dei lavoratori dovranno essere garantiti l’anonimato e la riservatezza di tali lavoratori, facendo in modo che i dati dei dipendenti non entrino neanche accidentalmente nella disponibilità del personale preposto agli uffici aziendali che trattano i dati dei dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro.
Se vengono utilizzate dal datore di lavoro strutture sanitarie private, i dipendenti dovranno rivolgersi direttamente alle predette strutture. Gli ambienti selezionati per la somministrazione del vaccino dovranno avere caratteristiche tali da evitare di conoscere, da parte di colleghi o di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di vaccinarsi.
Quando la vaccinazione viene eseguita durante le ore di lavoro potrà essere rilasciato al dipendente un giustificativo dell’assenza da parte del soggetto che somministra la vaccinazione, indicando la prestazione sanitaria in termini generici. Qualora da questo giustificativo sia possibile ricavare la tipologia di prestazione sanitaria fruita dal dipendente, il datore di lavoro potrà conservare tale documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzarlo per altre finalità e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o l’esibizione del certificato vaccinale.
Per la consultazione della documentazione predisposta dal Garante basta cliccare qui.
Avv. Santina Parrello