La pandemia ha reso vieppiù urgente la riforma della giustizia civile, in quanto, c’è da aspettarsi un consistente incremento dei contenziosi per effetto dell’espansione del Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive (v. mio articolo del 11.03.2020 “Nuova conflittualità emergente e sistemi ADR”). Il Governo si sta, quindi, alacremente occupando del tema, con la precipua finalità di ridurre i tempi dei processi. 
Finalità questa che anche l’Unione europea ha chiesto all’Italia di perseguire per accedere ai fondi del Recovery plan. Ebbene, uno dei principali strumenti attraverso il quale il Governo intende raggiungere l’obiettivo è quello di implementare il ricorso alla mediazione civile (così come quello agli altri strumenti ADR – Alternative Dispute Resolution – quali l’arbitrato e la negoziazione assistita). Tra le possibili novità, quella di esperire, nel procedimento di mediazione, l’accertamento tecnico, utilizzabile in giudizio, con facoltà, per il giudice, di rinnovarlo, anche solo parzialmente. 
Oltre a questa, anche la previsione dell’incremento e della semplificazione degli incentivi fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010 e dell’ampliamento del novero dei rapporti per cui, ai sensi dell’art. 5, comma 1bis, D.lgs. n. 28/2010, la mediazione è obbligatoria (ossia, è condizione per procedere con la domanda giudiziale), quali franchising, associazione in partecipazione, somministrazione, subfornitura, società di persone. 
Al di là di ciò che sarà il testo definitivo della riforma, il previsto aumento del ricorso alla mediazione al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema giudiziario, avrà un ulteriore e importante risultato che mi preme sottolineare, ossia quello di espandere la cultura dell’autodeterminazione e della responsabilità anche quando il rapporto inter partes è nella fase “patologica”, così da favorire la risoluzione del conflitto (preferibile, in un’ottica di pacificazione sociale e di ripresa dei rapporti, rispetto alla mera distribuzione dei torti e delle ragioni, realizzabile in sede giudiziaria), oltre che la soddisfazione dei reali interessi che si celano dietro le immediate istanze dei confliggenti, con conseguente sostenibilità (e, quindi, esatto adempimento) degli impegni eventualmente assunti all’esito della mediazione. 

Dunque…avanti così!

Avv. Rosanna Bisegna