Con una recente pronuncia il Tribunale di Bologna (sent. 22 marzo 2021 n. 695) ha avuto occasione di esprimersi in merito all’utilizzo di fotografie altrui a corredo di articoli giornalistici pubblicati su un sito web.

La legittimità o meno dell’utilizzo di immagini altrui è una questione che spesso si trova ad affrontare chi crea o divulga contenuti attraverso internet.
La sentenza in esame ha preliminarmente accertato la paternità delle fotografie oggetto di causa in capo all’attrice.
Dopodiché il provvedimento ha richiamato la L. n. 633/1941 in materia di diritto d’autore che disciplina:

Non sono, invece, tutelate dalla legge “…le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili” poiché costituenti meri duplicati dell’originale (art. 87 co. 2 L. 633/1941).
Nel caso in analisi le fotografie avevano ad oggetto eventi o personalità politiche in occasioni pubbliche, quindi tutelabili come semplici fotografie, poiché “prive di carattere creativo, ma costituenti espressione della competenza tecnica e professionalità dell’autore”.
All’autore di fotografie semplici, ai sensi dell’art. 88 della L. n. 633/1941, spettano sia il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione, sia il diritto di utilizzazione economica nelle forme dell’equo compenso di cui all’art. 91 co. 3 L. n. 633/1941.

Tuttavia, il Tribunale di Bologna non ha ritenuto applicabile quest’ultima previsione poiché “parte attrice non ha offerto la prova che le fotografie di sua proprietà presentassero i requisiti di protezione di cui all’art. 90 L. n. 633/1941” e, cioè, l’indicazione del nome dell’autore dell’opera e della data.
Il giudice di prime cure, quindi, ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 90, comma 2, L. n. 633/1941, quando le fotografie non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1, la loro riproduzione non può essere considerata abusiva e non è dovuto il compenso di cui all’art. 91, a meno che l’interessato non provi la mala fede del riproduttore”, non provata nel caso di specie.

In conclusione, nel caso in cui l’autore ometta le indicazioni in merito all’identificazione dell’autore e dell’opera prescritte dalla legge non avrà diritto ad alcun compenso.


Avv. Lara Cazzola