La Commissione UE ha recentemente adottato con la decisione di esecuzione n° 2021/915, in vigore dal 27 giugno u.s., le clausole contrattuali tipo da introdurre nei contratti di nomina a responsabile del trattamento di dati personali, che si presumono adeguate rispetto a quanto prescritto dall’art. 28 GDPR.

Tali clausole possono essere adottate in tutto o in parte nei contratti di nomina a responsabile senza però modificarle e possono essere accompagnate ad altre diverse clausole, che però non ne contraddicano il contenuto o violino i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, segnaliamo:

  1. la clausola 5 di adesione successiva (che è facoltativa) e l’Allegato I, che disciplina la questione delle adesioni successive di ulteriori responsabili;
  2. la clausola 6 sulla descrizione del trattamento e l’Allegato II, relativi ai dettagli del trattamento effettuato, come ad esempio le categorie di interessati e di dati trattati, la natura, la finalità e la durata del trattamento;
  3. la clausola 7.4 sulla sicurezza del trattamento e l’Allegato III, in cui sono elencati possibili esempi di misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati;
  4. la clausola 7.5 sui dati sensibili in base alla quale il responsabile è tenuto ad applicare al trattamento limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
  5. la clausola 7.7 sul ricorso a sub-responsabili del trattamento secondo due ipotesi alternative: l’OPZIONE 1, che prevede un’autorizzazione specifica alla nomina dei singoli sub-responsabili, e la compilazione di un elenco dei sub-responsabili autorizzati, da allegare alla nomina e da tenere costantemente aggiornato; l’OPZIONE 2, che prevede un’autorizzazione scritta generale che presuppone la previa compilazione di un elenco concordato di possibili sub-responsabili; il responsabile dovrà informare il titolare di eventuali variazioni nell’elenco, e a quel punto il titolare avrà il diritto di opporsi;
  6. la clausola 7.7.e) del terzo beneficiario che assicura al titolare il diritto di risolvere il contratto di nomina del sub-responsabile (con conseguente restituzione e cancellazione dei dati da questo trattati) in caso il responsabile abbia cessato l’attività o sia divenuto insolvente;
  7. la clausola 10 sulla sospensione e risoluzione del contratto, che disciplina le ipotesi in cui il titolare ha il diritto di sospendere o risolvere il contratto di nomina.

La decisione della Commissione UE può essere consultata a questo link

Avv. Santina Parrello