Il 22 settembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale UE (n. C 384) è stata pubblicata la domanda di registrazione della menzione tradizionale di origine “Prosek”, presentata dalla Croazia ex art. 113 Regolamento UE n. 1308/2013, ed autorizzata dalla Commissione Europea nelle scorse settimane.
Non è la prima volta che la Croazia tenta l’impresa di tutelare la sua menzione di origine: già nell’estate del 2013, in occasione dei negoziati per l’adesione all’UE, aveva manifestato la volontà di vedere riconosciuto il suo storico vino dolce proveniente dai vitigni dell’area meridionale della Dalmazia.
La pubblicazione di questa domanda ha destato non poche preoccupazioni nel mondo della politica e delle associazioni di categoria italiane ed è stata percepita come un vero e proprio attacco al vino made in Iitaly, il Prosecco DOP.
Il Prosecco è una delle 838 DOP e IGP italiane riconosciute in Europa e si colloca, per numeri, come la prima DOP italiana nel comparto vinicolo. Nel 2020 sono stati prodotti 500 milioni di bottiglie corrispondenti a un fatturato pari a circa 2,4 miliardi di euro. Oggi, oltre tre quarti delle bottiglie prodotte sulle colline trevigiane (peraltro da qualche anno riconosciute patrimonio dell’Unesco) sono commercializzate all’estero (i dati più rilevanti si rinvengono in UK, USA e in Germania).
Ciò che è maggiormente temuto nella vicenda in questione è che si verifichi l’ennesimo caso di “Italian Sounding”. Si tratta in sostanza della pratica di far apparire come italiano un prodotto che italiano non è (tanto per le materie prime utilizzate, quanto per il luogo di provenienza), attraverso simboli evocativi dello stivale.
Il fenomeno dell’Italian Sounding genera un inevitabile crollo del fatturato relativo alle esportazioni dei prodotti agroalimentari made in Italy; tale danno si stima superi i 100 miliardi di euro (fonte Coldiretti: https://www.coldiretti.it/economia/contraffazione-con-il-covid-100-mld-di-italian-sounding).
È in questo contesto che si inserisce la domanda di riconoscimento avanzata dalla Croazia.
L’art. 33 del Regolamento delegato UE n. 33/2019 prevede espressamente che: “Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti vitivinicoli non è registrata, nemmeno se è esatta.”
Alla luce di tale norma, la menzione tradizionale “Prosek” non sarebbe registrabile in quanto parzialmente omonima alla DOP “Prosecco”, e comunque visivamente e foneticamente tale da indurre in errore i consumatori quanto alla natura, alla qualità o alla vera origine del prodotto.
La Commissione UE ha comunque autorizzato la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della domanda di protezione avanzata dalla Croazia, ritenendola in linea con i requisiti di ammissibilità richiesti.
La Commissione, in particolare, ha negato la sussistenza dell’omonimia tra le due denominazioni e ha aggiunto che, appartenendo a due categorie di prodotto differenti ed essendo venduti in bottiglie diverse, non ricorre alcun rischio di confusione, ossia che i consumatori scambino, all’atto di acquisto, il vino croato per il vino veneto.
In ogni caso, la querelle non può dirsi conclusa: l’Italia ha a disposizione due mesi di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione della domanda, per opporsi alla domanda di protezione della menzione d’origine croata.
Infatti, la normativa attualmente in vigore, oltre a prevedere un esame preventivo, volto a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle DOP (primo fra tutti del milieu), predispone un sistema di opposizione, in base al quale, entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione della menzione d’origine, un Paese membro (diverso da quello che ha chiesto la registrazione), uno Stato terzo o una persona fisica o giuridica dotata di un interesse legittimo possono opporsi ad essa; sull’opposizione alla domanda decide la stessa Commissione UE.
Tra i motivi che sicuramente potranno essere portati in esame dall’Italia in sede di opposizione, a giustificazione del rigetto della richiesta croata, menzioniamo, tra i tanti, un precedente giurisprudenziale della Corte di Giustizia relativo a un caso emblematico di Italian Sounding. Si tratta del caso “Parmesan” (CGUE 26 febbraio 2008, in causa C-132/05), in cui la Corte ha stabilito che l’uso della denominazione “Parmesan” da parte di produttori tedeschi di formaggi a pasta dura dovesse essere considerata un’evocazione abusiva della DOP “Parmigiano Reggiano” (ex art. 13, n. 1, lett. b), Reg. n. 2081/92, oggi n. 1151/2021), stanti le somiglianze (fonetiche, visive e concettuali) e l’utilizzo da parte di alcuni dei produttori di etichette richiamanti tradizioni e paesaggi italiani.
Ricordiamo inoltre una recente decisione della Corte di Giustizia, comunemente conosciuta come caso “Champanillo” (CGUE 9 settembre 2021, in causa C-738/19).
Si tratta di un caso differente rispetto a quello che coinvolge oggi la DOP italiana, in cui una catena di tapas bar spagnoli utilizzava in via di fatto, per contraddistinguere la propria attività commerciale, il nome “Champanillo (lett. “piccolo Champagne”), accompagnato dalla raffigurazione di due coppe riempite di una bevanda spumante. In questo caso, l’organismo per la tutela degli interessi dei produttori di champagne (CIVC), ha chiesto e ottenuto dalla Corte che fosse vietato l’uso del termine “Champanillo” in quanto lesivo della DOP “Champagne”. In particolare, in questa occasione la Corte di Giustizia, interpretando estensivamente l’art. 103, par. 2, lett. b), del Regolamento UE n. 1308/2013, ha stabilito che sussiste evocazione abusiva quando “l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L’esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare, dall’incorporazione parziale della denominazione protetta, dall’affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva, e anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o ancora da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione”.
Il caso, pur tipologicamente diverso da quello in esame, perché relativo all’interferenza di un marchio non registrato (c.d. di fatto) con la tutela accordata a una denominazione di origine, può tuttavia essere rivelatore di un orientamento della Corte di Giustizia, espansivo della protezione delle DOP.
Dott. Lorenzo Saredi