L’iconico letto “Nathalie”, ideato dall’architetto Vico Magistretti e lanciato sul mercato dalla società Flou nel lontano 1978, è stato oggetto di una lunga controversia, di cui vi riportiamo ora il capitolo conclusivo, deciso con ordinanza del 13 ottobre 2021 (Cass. Civ., ord. n. 27901 del 13 ottobre 2021). La contesa ha visto contrapposte, da una parte, proprio la Flou S.p.A. e, dall’altra, la società Mondo Convenienza e altre 21 società, in relazione alla produzione e commercializzazione di prodotti dotati di forme analoghe a quelle del letto “Nathalie”.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del giugno 2015, parzialmente confermata dalla Corte d’Appello nel maggio 2017, aveva accertato che il letto Nathalie era tutelabile ai sensi dell’art. 2, n. 10, I.d.a., in quanto dotato di “carattere creativo ed artistico, … come confermato dai numerosi premi e riconoscimenti del pubblico e dell’ambiente professionale”, escludendo invece la tutela come marchio di forma non registrato.
I giudici avevano poi accertato che le parti convenute erano responsabili della violazione del diritto d’autore vantato sul letto Nathalie, in ragione della fabbricazione e commercializzazione di letti che, sulla base di un apprezzamento complessivo, si ponevano in evidente rapporto d’identità con il letto di Flou; per l’effetto, le società resistenti erano state condannate alla liquidazione del danno ex art. 158 I.d.a., comma 2, ciascuna per la propria quota.

Mondo Convenienza, M.C.S. e altre otto società ricorrevano in Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello, con cinque motivi, relativi al carattere creativo e al valore artistico del letto Nathalie (requisiti che, nella prospettazione delle parti ricorrenti, erano stati accertati con motivazione apparente e contraddittoria, il primo, e senza il necessario ausilio di C.T.U., il secondo); all’interferenza del letto in questione con i letti di Mondo Convenienza (accertata senza un’effettiva motivazione circa le differenze tra gli stessi); all’eccessiva liquidazione dei danni relativi alle perdite per mancati utili e all’abnorme percentuale computata nell’applicazione del criterio della royalty figurativa.

Flou resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale. In particolare, per i motivi che qui interessano, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 I.d.a., 2598 c.c., e 125 c.p.i., per avere la Corte d’appello ritenuto che dall’ambito dell’art. 158 l.d.a. esulasse il criterio della retroversione degli utili dell’autore della violazione. Pertanto, lamentava che la Corte d’appello avesse erroneamente accertato il risarcimento nella misura del 46% dell’importo degli utili conseguiti da controparte. Inoltre, denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 158 I.d.a., 1223 c.c., 125 c.p.i., per non avere la Corte d’appello tenuto conto, ai fini della liquidazione dei danni, dei mancati utili percepiti, in ragione delle corrispondenti mancate vendite, a causa delle corrispettive vendite di prodotti-copia effettuate da controparte.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in questione, oltre a confermare il valore autorale del letto Nathalie e la relativa tutela, ha ribadito alcuni criteri essenziali in tema di quantificazione del danno risarcibile in materia di diritto d’autore.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il testo dell’art. 158 I.d.a., così come riformato dalla Direttiva n. 2004/48/CE (c.d. enforcement), è da ritenersi implicitamente comprensivo del criterio della retroversione degli utili. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 158 co. 2 l.d.a. contempla la possibilità di tener conto degli utili conseguiti dall’autore dell’illecito ai fini della liquidazione del lucro cessante. La Corte, tuttavia, ha ritenuto che nel caso di specie i giudici di appello avessero applicato tale parametro correttamente, pur non riconoscendo tutti gli utili, ma solo una parte di essi, con congrua motivazione non censurabile in sede di legittimità, applicando la percentuale del 46% dell’utile “incrementale”, rispondente all’effettiva incidenza della condotta di contraffazione sul mancato guadagno di Flou.

In particolare, il risarcimento del lucro cessante è stato quantificato in tale percentuale alla luce dei risultati della C.T.U. ordinata in primo grado, da cui è emerso che l’estetica e il design dei letti di Mondo Convenienza figuravano tra i primi tre criteri di scelta “solo” per il 46% dei consumatori, mentre per il restante 54% i letti di Mondo Convenienza sarebbero stati acquistati per altre ragioni.

In conclusione, la pronuncia della Corte si pone sulla scia della recente giurisprudenza nazionale che sposa una ricostruzione dell’art. 158 l.d.a. coerente con il dettato dell’art. 125 c.p.i. Infatti, il criterio della retroversione degli utili (al pari di quello del prezzo del consenso) viene richiamato anche in sede di accertamento del danno per violazione del diritto d’autore, solo nell’ambito della valutazione del lucro cessante che, per l’espresso richiamo nella norma di riferimento all’art. 1226 c.c. (che a sua volta richiama l’art. 2056 c.c.), deve essere valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso e dunque alla stregua di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.

Inoltre, come per l’art. 125 c.p.i., il richiamo nel corpo dell’art. 158 l.d.a. all’art. 1223 c.c. esprime la necessità di computare i soli utili che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito e dunque la necessità di individuare corretti “fattori di moderazione” dei profitti restituibili ai sensi dell’art. 158 l.d.a..

Dott. Lorenzo Saredi