Con sentenza n. 8276, pubblicata il 14 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha negato la protezione autorale al claim pubblicitario “500% Fiat”, confermando le pronunce di merito del Tribunale e della Corte di Appello di Firenze.

In appello, l’invocata tutela era stata negata in considerazione (i) della “inscindibilità” dello slogan oggetto del giudizio rispetto al “nome del modello” e al “nome del produttore” e – in ogni caso – (ii) dell’assenza di creatività di detto slogan, ritenuto non nuovo e non originale al cospetto di analoghi slogan pubblicitari precedentemente diffusi nel settore automobilistico (“500%Joy”, “500%Unconventional”, “La praticità al 106 percento”).

Il ricorrente ha impugnato la decisione sottoponendo alla Corte di legittimità quattro motivi, il primo dei quali (l’unico esaminato dalla Corte) faceva leva su un preteso error in giudicando consistente nell’aver “negato o frainteso l’art. 2, n. 4 della L. 633/1941 (LdA)” in quanto il criterio della scindibilità è stato espunto dalla legge sul diritto d’autore per effetto della novella del 2001.

La Corte ha ritenuto infondato tale motivo opinando che la novella dell’art. 2, n. 4 LdA, operata dal D.lgs. 95/2001, non avrebbe avuto l’effetto di eliminare “dal plesso normativo ogni riferimento al concetto di scindibilità del creato”, ma avrebbe determinato la sua abrogazione limitatamente alle opere applicate all’industria (design); in virtù di quanto precede, la censura del ricorrente sarebbe infondata rendendo incontestabile l’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale circa “l’inscindibilità dello slogan oggetto di lite rispetto alla denominazione sociale Fiat e al suo modello di autovettura 500”.

Tale motivazione non pare convincente. Il criterio della scindibilità (dell’opera dal prodotto), come noto, era previsto al fine di ammettere la tutela autorale dell’industrial design; tale criterio è stato espunto dalla LdA, che ora prevede la possibilità del cumulare la tutela autorale (con la tutela titolata quale design registrato) a condizione che l’opera presenti, di per sé, carattere creativo e valore artistico. Non sembra affatto che il criterio della scindibilità (qui declinato in relazione ai marchi di cui si compone lo slogan), quale criterio selettivo per l’accesso alla tutela autorale, mantenga una sua autonoma rilevanza nel sistema della LdA. L’opera è protetta in quanto dotata di carattere creativo (oltre che di compiutezza espressiva) e lo slogan pubblicitario non fa eccezione.

La motivazione della Corte non brilla neppure per chiarezza espositiva. La scindibilità di cui discetta, infatti, non è la scindibilità tra valore artistico e valore funzionale, che tradizionalmente costituiva il criterio di selezione per l’accesso alla tutela autorale dell’industial design, quanto la scindibilità, o meglio l’autonoma valenza, dell’elemento creativo del messaggio pubblicitario (il quid pluris di cui parla la Corte, astrattamente idoneo ad essere qualificato come innovativo), rispetto agli elementi notori (i marchi) che compongono il messaggio stesso. Nel caso di specie la corte ha ritenuto che tale quid pluris (“la percentuale allusiva”), senza l’abbinamento agli elementi notori (il marchio del produttore e del modello), non avrebbe avuto alcuna capacità evocativa e non avrebbe potuto divenire efficace veicolo di comunicazione. Ma anche in questi termini la motivazione non pare convincente, dirimente essendo l’originalità creativa della combinazione tra elementi noti ed elementi accidentali, non certo la sua capacità attrattiva o la sua efficacia comunicativa.

In difetto di un chiaro e convincente supporto motivazionale, non è quindi agevole valutare la portata ermeneutica e applicativa del principio di diritto enucleato dalla Corte, nei seguenti termini: “In tema di diritto d’autore, la rivendicazione, ai sensi dell’art. 2 n. 4, della L. n. 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore), del diritto di privativa per intervenuta registrazione di un messaggio pubblicitario (cd. slogan) postula che sia dimostrata l’originalità del creato, da escludersi in ipotesi di utilizzazione, nel medesimo messaggio, del riferimento a marchi già registrati e dotati di determinante capacità evocativa, sì che quel collegamento, per la sua forza evocativa autonoma, faccia venir meno la parte creativa del claim ed escluda l’elemento innovativo”.

Pur condividendo il decisum, ad esiti probabilmente assai più convincenti si sarebbe potuti addivenire se la Corte avesse esaminato anche gli altri motivi di ricorso, in particolare il secondo, avente ad oggetto la valutazione operata dalla Corte di Appello in ordine all’originalità creativa dello slogan 500% Fiat a fronte delle eccepite anteriorità d’uso nel settore.

Avv. Filippo Canu