Lo scorso aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge (DDL) di modifica del Codice della Proprietà Industriale (CPI), che passerà ora al vaglio del Parlamento.

L’intervento si inserisce all’interno del Piano di azione adottato dalla Commissione Europea il 25 novembre 2020, con il quale i paesi europei sono stati inviati a migliorare le strategie nazionali di tutela e utilizzo della proprietà intellettuale.

Il testo interviene su diversi aspetti, alcuni sostanziali ed altri squisitamente procedurali ed amministrativi.

Di seguito si segnalano sinteticamente le modifiche di maggiore interesse:

L’art. 1 del DDL propone una modifica dell’art. 14 CPI volta a rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, estendendo il divieto di registrazione come marchi di impresa, oltre ai : “i segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio” attualmente esistente, anche ai “segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione Europea sono parte.”

Inoltre, all’art. 13 del DDL, si vuole ampliare la legittimazione attiva per la proposizione dell’opposizione contro domande di marchi davanti all’Ufficio Brevetti accordandola anche ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti dalle indicazioni di origine o indicazioni geografiche e, in assenza di Consorzi, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Viene introdotta, dall’art. 2 del DDL, la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti nell’ambito di fiere o altre esposizioni ufficiali. Per ottenere la priorità della registrazione alla data dell’esposizione occorre che la domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione tenuta nel territorio dello stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

Il DDL, all’art. 3, capovolge l’attuale impostazione della titolarità delle invenzioni sviluppate in ambito pubblico e di ricerca. L’attuale formulazione dell’art. 65 prevede che “quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile di cui è autore”. Nel disegno di legge viene invece previsto che: “Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto, di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con una università, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti di nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo”.

Come anticipato, si tratta solo di alcune delle novità e modifiche contemplate dal DDL, volto nel suo insieme a riformare diversi aspetti del sistema della Proprietà Industriale.

Avv. Lara Cazzola