Il fenomeno del metaverso, prodotti virtuali e NFT sta avendo riflessi anche nel settore della registrazione dei marchi.
A seguito delle numerose domande di registrazione di marchi presentate dai brand più noti per tutelarsi all’interno di questo nuovo mercato, lo scorso giugno l’EUIPO ha fornito dei consigli pratici per la registrazione di marchi per prodotti virtuali – cioè beni scambiati sul metaverso – e non fungible tokens.
Le sintetiche indicazioni dell’Ufficio sono:
- i prodotti virtuali, o virtual goods, appartengono alla classe 9 della classificazione di Nizza, poiché sono considerati come contenuti digitali o immagini. In ogni caso il termine prodotti virtuali o virtual goods, manca di per sé di chiarezza e precisione, occorre quindi che sia specificato il contenuto del bene virtuale rivendicato, come ad esempio: prodotti virtuali scaricabili, ovvero, abbigliamento virtuale.
- La 12a edizione della Classificazione di Nizza conterrà il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” in classe 9. Gli NFT sono considerati come certificati digitali unici registrati in una blockchain che autenticano prodotti digitali, occorre tenere a mente che si tratta di beni distinti dai prodotti digitali autenticati. L’Ufficio precisa che il termine non fungible tokens di per sé non è accettabile: deve essere specificato il tipo di prodotto autenticato dall’NFT.
- I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT andranno classificati in linea con i principi stabili in materia di classificazione di servizi.
Si tratta di chiarimenti importanti per meglio procedere alla tutela dei propri segni anche all’interno di questi nuovi settori e evitare registrazioni in classi non pertinenti sovrabbondanti o inutili.
Ulteriori indicazioni arriveranno, naturalmente, con la 12a edizione della Classificazione di Nizza che dovrebbe entrare in vigore all’inizio del prossimo anno e con le Linee Guida dell’EUIPO per il 2023.
Avv. Lara Cazzola