Che gli avvocati non godano sempre di ottima reputazione è cosa nota, ma raramente accade che la loro attività rilevi sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette.
È quello che però è accaduto a un avvocato tedesco che, assieme ad una società polacca di consulenza in materia di diritti d’autore, è stato condannato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’invio massivo, a micro imprese, di richieste di risarcimento danni standardizzate e aggressive, per asserite violazioni del diritto d’autore effettuate tramite la pubblicazione online di fotografie protette.
Il procedimento è stato aperto nel novembre 2021, su segnalazione di una micro impresa, che, come molte altre, aveva ricevuto una diffida dall’avvocato tedesco, contente una richiesta di pagamento di una somma considerevole per l’asserito illecito utilizzo di una fotografia, proponendo contestualmente una proposta transattiva (ugualmente onerosa), minacciando altrimenti l’instaurazione di un’azione risarcitoria avanti a un Tribunale tedesco, con considerevole aggravio dei costi.
L’Autorità, nel corso del procedimento, ha avuto modo di accertare la scorrettezza di un tale comportamento, per più di un motivo. Anzitutto le diffide inviate non contenevano indicazioni precise riguardo la titolarità delle fotografie in capo ai mandanti, né riguardo alla tutelabilità delle stesse ai sensi del diritto d’autore o dei diritti connessi, né tantomeno venivano forniti i criteri per la definizione del risarcimento richiesto.
Unitamente a queste omissioni, le diffide si caratterizzavano per la proposta di una definizione stragiudiziale, che imponeva un’ammissione di responsabilità da parte della micro impresa, oltre a determinare un significativo squilibrio tra gli obblighi imposti alle parti, quali ad esempio la previsione di penali in caso di violazione di importo manifestamente eccessivo, nonché l’applicazione della legge e della giurisdizione tedesca.
L’Autorità ha accertato che l’invio di diffide di questo tipo è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta del micro imprenditore, e indurlo ad assumere una decisione di natura economica che altrimenti non avrebbe preso, ossia corrispondere l’ingente somma richiesta. Le condotte integrano pertanto una pratica commerciale scorretta, anche come pratica commerciale aggressiva ai sensi dell’art. 24 e 25 cod. cons.
Avv. Chiara Pappalardo