Con la newsletter del 24 gennaio u.s., il Garante privacy ha reso pubbliche le prime indicazioni che ha emanato sul decreto trasparenza (d.lgs. n. 104/2022), con lo scopo di fugare dubbi e incertezze interpretative e orientare le scelte applicative dei titolari del trattamento.
Innanzitutto, il Garante ha chiarito qual è l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del decreto, ribadendo che i nuovi obblighi informativi sono previsti quando il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, deputati a fornire indicazioni rilevanti sulla gestione del rapporto di lavoro nonché incidenti sulla sorveglianza dei lavoratori subordinati o parasubordinati.
Il Garante ha anche chiarito che per i rapporti di lavoro instaurati dopo l’1.8.2022 le informazioni integrative previste dal decreto trasparenza devono essere fornite ai dipendenti prima dell’inizio dell’attività lavorativa, preferibilmente con l’informativa privacy di cui agli artt. 13 e 14 GDPR. Quanto ai rapporti di lavoro già instaurati alla data dell’1.8.2022, le informazioni dovranno essere rese ai dipendenti in seguito alla specifica richiesta degli stessi, ad esempio in occasione dell’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 15 GDPR.
Ma soprattutto il Garante è intervenuto per chiarire che, poiché la definizione dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nel decreto è generica e indeterminata, i datori di lavoro prima di utilizzarli dovranno preliminarmente verificare la sussistenza di un idoneo presupposto di liceità, in particolare, ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori.
In particolare, il titolare dovrà accertarsi, ricorda il Garante, che venga effettuato solo il trattamento necessario per conseguire una specifica e lecita finalità e che siano disattivate le funzioni che non hanno una base giuridica o che si pongano in contrasto con specifiche norme di settore previste dall’ordinamento, come ad esempio quelle che vietano al datore di lavoro di trattare informazioni attinenti alla sfera privata del lavoratore.
Per chi vuole approfondire, segnalo che il documento del Garante è consultabile al seguente link https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9844960
Avv. Santina Parrello